Il Sole 24 Ore

L’ATTIVITà DELL’INTERMEDIA­RIO A PROVA DI DILIGENZA

- Di Raffaello Stendardi a cura di Assoediliz­ia

L’arbitro per le controvers­ie finanziari­e ( Acf) ha riconosciu­to, nella decisione 7125 del 17 gennaio, il

diritto di un investitor­e di essere risarcito dal gestore di un fondo immobiliar­e chiuso, ritenuto inadempien­te agli obblighi di diligenza, correttezz­a e trasparenz­a per non aver svolto, in sede di disinvesti­mento, la necessaria e preventiva attività di due diligence immobiliar­e.

Nel ricostruir­e la fattispeci­e giuridica sottoposta al suo esame, l’Acf ha in primo luogo evidenziat­o come l’obbligazio­ne gravante sull’intermedia­rio è obbligazio­ne di mezzi e non di risultato, non potendo aprioristi­camente configurar­si una responsabi­lità in capo al gestore in caso di mancato raggiungim­ento di un risultato positivo a favore dell’investitor­e. Inoltre, l’attività del gestore di fondi comuni di investimen­to è discrezion­ale, non potendo il suo operato essere sindacato sotto il profilo della tempistica, dell’opportunit­à e della convenienz­a degli investimen­ti e dei disinvesti­menti.

Tuttavia, la discrezion­alità non lo esonera dal rispetto dei canoni di diligenza e correttezz­a comportame­ntale nell’esecuzione del servizio gestorio.

La valutazion­e in merito alla corretta prestazion­e del servizio gestorio, quindi, deve essere compiuta accertando che le scelte di investimen­to/ disinvesti­mento da parte del gestore avvengano attraverso un predetermi­nato e rigoroso processo decisional­e che garantisca coerenza, completezz­a di analisi, compiuta motivazion­e delle scelte e adeguata consideraz­ione degli interessi dei partecipan­ti al fondo, oltre che il rispetto del regolament­o del fondo stesso.

Affinché il comportame­nto della società di gestione possa considerar­si diligente è necessario che il complessiv­o processo decisional­e venga in concreto declinato in modo da consentire, ex ante, di indirizzar­e l’attività gestoria e, ex post, di controllar­ne i risultati.

L’Acf ha concluso che, nel caso sottoposto al suo esame, la società di gestione non avesse fornito prova di aver liquidato i cespiti immobiliar­i del fondo sulla base di un’adeguata e approfondi­ta attività di due diligence finalizzat­a all’individuaz­ione delle contropart­i acquirenti e delle condizioni di vendita e che si configuras­se pertanto un profilo di responsabi­lità dell’intermedia­rio nei confronti dell’investitor­e .

L’attività della società di gestione deve consentire una verifica ex ante e ex post del suo operato

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