L’ATTIVITà DELL’INTERMEDIARIO A PROVA DI DILIGENZA
L’arbitro per le controversie finanziarie ( Acf) ha riconosciuto, nella decisione 7125 del 17 gennaio, il
diritto di un investitore di essere risarcito dal gestore di un fondo immobiliare chiuso, ritenuto inadempiente agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza per non aver svolto, in sede di disinvestimento, la necessaria e preventiva attività di due diligence immobiliare.
Nel ricostruire la fattispecie giuridica sottoposta al suo esame, l’Acf ha in primo luogo evidenziato come l’obbligazione gravante sull’intermediario è obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo aprioristicamente configurarsi una responsabilità in capo al gestore in caso di mancato raggiungimento di un risultato positivo a favore dell’investitore. Inoltre, l’attività del gestore di fondi comuni di investimento è discrezionale, non potendo il suo operato essere sindacato sotto il profilo della tempistica, dell’opportunità e della convenienza degli investimenti e dei disinvestimenti.
Tuttavia, la discrezionalità non lo esonera dal rispetto dei canoni di diligenza e correttezza comportamentale nell’esecuzione del servizio gestorio.
La valutazione in merito alla corretta prestazione del servizio gestorio, quindi, deve essere compiuta accertando che le scelte di investimento/ disinvestimento da parte del gestore avvengano attraverso un predeterminato e rigoroso processo decisionale che garantisca coerenza, completezza di analisi, compiuta motivazione delle scelte e adeguata considerazione degli interessi dei partecipanti al fondo, oltre che il rispetto del regolamento del fondo stesso.
Affinché il comportamento della società di gestione possa considerarsi diligente è necessario che il complessivo processo decisionale venga in concreto declinato in modo da consentire, ex ante, di indirizzare l’attività gestoria e, ex post, di controllarne i risultati.
L’Acf ha concluso che, nel caso sottoposto al suo esame, la società di gestione non avesse fornito prova di aver liquidato i cespiti immobiliari del fondo sulla base di un’adeguata e approfondita attività di due diligence finalizzata all’individuazione delle controparti acquirenti e delle condizioni di vendita e che si configurasse pertanto un profilo di responsabilità dell’intermediario nei confronti dell’investitore .
L’attività della società di gestione deve consentire una verifica ex ante e ex post del suo operato