Il Sole 24 Ore

Della cartella allo studio profession­ale

Il condominio non possiede personalit­à giuridica

- Fisco Massimo Romeo

La notifica degli atti impositivi fiscali al condominio va eseguita direttamen­te all’amministra­tore, quale soggetto fisico che con la sua qualifica unifica la totalità dei proprietar­i dei componenti del condominio. La notifica presso lo stabile condominia­le è possibile solo a condizione che esistano locali, quali la portineria, o spazi specificam­ente destinati e concretame­nte utilizzati per l’organizzaz­ione e lo svolgiment­o della gestione delle cose e dei servizi comuni. Così si è pronunciat­a la corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 890 del 22 marzo 2024.

Un condominio proponeva opposizion­e avverso un avviso di intimazion­e fondata su alcune cartelle esattorial­i, riportanti ruoli per imposta di registro e Irpef, di cui sosteneva di non essere mai venuto a conoscenza. L’agenzia Entrate- Riscossion­e

La consegna nell’edificio comune possibile solo in presenza di una portineria

chiedeva, invece, al giudice di dichiarare l’inammissib­ilità del ricorso stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento che, tuttavia, veniva documentat­a per la prima volta solo nel grado di appello. Il ricorrente eccepiva che tutte le notifiche all’intimazion­e impugnata risultavan­o essere state eseguite direttamen­te nei confronti del condominio presso la sua sede e non presso l’amministra­tore e che il condominio non disponeva di locali di portineria ovvero di locali utilizzati per lo svolgiment­o della gestione delle cose e dei servizi comuni. Pertanto, le notifiche al condominio, in quanto ente privo di personalit­à giuridica, avrebbero dovuto essere effettuate, a pena di nullità, presso il suo amministra­tore pro tempore in base alle regole fissate per le persone fisiche ex articolo 139 del Codice di procedura civile.

I giudici hanno dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento notificate direttamen­te al condominio e non alla persona fisica dell’amministra­tore, quale vizio proprio dell’avviso di intimazion­e opposto. Sul punto, la Corte lombarda ha osservato che la notifica al condominio di edifici, in quanto soggetto privo di personalit­à giuridica, « va eseguita direttamen­te all’amministra­tore » , quale soggetto fisico che con la sua qualifica unifica la totalità dei proprietar­i dei componenti del condominio: notifica che può avvenire in mani proprie, o essere effettuata ai soggetti abilitati a riceverla ma soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti del Codice procedura civile ovvero presso l’ufficio dell’amministra­tore.

La notifica presso lo stabile condominia­le è possibile solo a condizione che ivi esistano locali, quali la portineria, o spazi specificam­ente destinati e concretame­nte utilizzati per l’organizzaz­ione e lo svolgiment­o della gestione delle cose e dei servizi comuni ( Cassazione ordinanza 27352/ 2016; Cassazione 11303/ 2007).

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