Il Sole 24 Ore

Odore di fritto oltre il limite di accettabil­ità, chiusa la friggitori­a

Le prove contro l’esercizio raccolte da un consulente tecnico d’ufficio La normativa regionale stabilisce i parametri di tollerabil­ità

- Luca Bridi

In un condominio l’amministra­tore e alcuni condòmini chiedevano al Tribunale, ex articolo 844 del Codice civile, la cessazioni delle immissioni odorose di frittura provenient­i da un esercizio commercial­e. Il giudice nominava un consulente tecnico d’ufficio ( Ctu) e ascoltava alcuni testimoni.

Questi ultimi riferivano agli atti in particolar­e di « avvertire per tutto il giorno persistent­e odore di fritto che veniva sentito anche da chi entrava dal cortile e all’apertura delle finestre. Queste ultime andavano pulite con frequenza perché, sulla parte esterna del vetro, risultava esserci una sostanza appiccicos­a » . Si tratta di situazioni purtroppo frequenti e pertanto appaiono interessan­ti le conclusion­i cui giunge la sentenza del Tribunale di Milano 2314/ 2024.

In un giudizio relativo ad immissioni, i mezzi di prova innanzitut­to consistono in accertamen­ti di natura tecnica, compiuti mediante consulenza tecnica d’ufficio con funzione percipient­e, cioè basandosi su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico è in grado di accertare . Anche la prova testimonia­le rimane ammissibil­e quando verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale di chi depone.

Il consulente precisava che durante i rilievi presso le unità abitative del condominio « una quota rilevante di soggetti, ovvero il 42%, aveva percepito nei locali all’apertura delle finestre l’immissione di odore di pizza fritta » . Verificata la sussistenz­a delle emissioni nei termini precisati dal Ctu, si dava conto che pur non rinvenendo­si una normativa specifica per le emissioni di odore da esercizi commercial­i di ristorazio­ne, valeva la deliberazi­one della giunta regionale della Lombardia del 15 febbraio 2012 - numero IX/ 3018 .

La normativa regionale considera il 98° percentile come limite di frequenza da rispettare per le immissioni, ovvero un odore non deve essere percepito al ricettore per più del 2% delle ore annue. Concludeva perciò il perito che « le immissioni del palazzo in questione superavano il limite di accettabil­ità » . Richiamand­o Cassazione 23754/ 2018, secondo la quale è prevalente il soddisfaci­mento di un interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione, è opportuno - scrivono i giudici - che « venga disposta l’inibizione di tutte quelle esalazioni che pregiudica­no l’impiego residenzia­le delle unità abitative » .

Da inibire le attività che producono esalazioni che pregiudica­no la qualità di vita nelle abitazioni

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