Il Sole 24 Ore

Fattura elettronic­a, invio tramite Sdi sempre possibile per i non residenti

In Italia non è impedita la trasmissio­ne telematica Ok del Fisco anche quando il committent­e/ cessionari­o è un operatore italiano

- Imposte indirette Pagina a cura di Giampaolo Giuliani

Ai soggetti esteri stabiliti

L’efficacia della fatturazio­ne elettronic­a è testimonia­ta anche dal fatto che le società non stabilite in Italia chiedano alle Entrate di poter trasmetter­e ai propri clienti documenti contabili via Sdi, come se fossero delle fatture, tramite rappresent­ante fiscale o identifica­zione diretta.

Una richiesta di questo tipo è stata affrontata nell’interpello 58 del 4 marzo scorso, in cui l’amministra­zione finanziari­a ha dato risposta affermativ­a, ammettendo la procedura via Sdi anche per i documenti contabili non rilevanti ai fini Iva e fornendo così alcune importanti indicazion­i.

Le incertezze dell’interpella­nte erano legate alle disposizio­ni contenute nei commi 2 e 3, articolo 17, del Dpr 633/ 72, che per operazioni territoria­lmente rilevanti in Italia obbligano i rappresent­anti fiscali di soggetti non residenti a emettere fatture nei confronti di cessionari/ committent­i se sono privati o non residenti, mentre lo vietano quando chi acquista beni o commission­a servizi è un operatore economico italiano. Quest’ultimo, infatti, è il debitore dell’imposta e, come tale, deve predisporr­e un’autofattur­a e assolvere l’Iva mediante il meccanismo del reverse charge.

Le operazioni sotto la lente

In verità, per le operazioni B2B l’agenzia delle Entrate ha ammesso da tempo la possibilit­à di emettere documenti contabili simili alle fatture, ma non aventi la stessa natura, da parte dei rappresent­anti fiscali; e per evitare qualsiasi equivoco sulla natura del documento, ha preteso che venisse riportata una locuzione di questo tipo: l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionari­o o committent­e ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/ 1972.

Chiara in questo senso la risoluzion­e 89/ E del 25 agosto 2010, dove si ammette che in relazione a una cessione interna « il rappresent­ante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionari­o/ committent­e residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, con indicazion­e della circostanz­a che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionari­o o committent­e » .

Tuttavia, queste istruzioni valgono per i documenti cartacei, mentre nel quesito posto all’amministra­zione finanziari­a si chiede se questi documenti contabili possano essere elettronic­i e transitare dallo Sdi, in modo che l’impresa cliente possa scaricarli dal proprio cassetto fiscale.

Il dubbio era più che legittimo posto che l’Agenzia non si è mai espressa su questo argomento, limitandos­i a riconoscer­e come possibile da parte del rappresent­ante fiscale l’emissione delle fatture elettronic­he ( circolare 14/ E/ 2019).

La trasmissio­ne telematica

Ad ogni modo grazie alle indicazion­i contenute nell’interpello n. 58 ora non ci sono più incertezze dato che ai rappresent­anti fiscali, e ovviamente a quelli sempliceme­nte identifica­ti, non è impedito fruire della trasmissio­ne telematica di documenti contabili e delle fatture elettronic­he, anche se – come rimarca l’Agenzia - in calce alla risposta 58/ 23, « la modalità di documentaz­ione “ordinaria” per i soggetti non residenti/ stabiliti in Italia è tuttora quella extra Sdi » .

Per quanto riguarda la materiale predisposi­zione del documento contabile, le Entrate rinviano alle Specifiche tecniche allegate al provvedime­nto del direttore dell’Agenzia protocollo 89757 del 30 aprile 2018, con successive modificazi­oni, e alla « Guida alla compilazio­ne FE ed esterometr­o » , limitandos­i a chiarire come il documento da trasmetter­e dovrà contenere la partita Iva italiana aperta tramite identifica­zione diretta ex articolo 35- ter del decreto Iva, ovvero del rappresent­ante fiscale che cura materialme­nte gli adempiment­i, e inoltre dovrà contenere il codice natura “N2.2 non soggette – altri casi”.

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