Fattura elettronica, invio tramite Sdi sempre possibile per i non residenti
In Italia non è impedita la trasmissione telematica Ok del Fisco anche quando il committente/ cessionario è un operatore italiano
Ai soggetti esteri stabiliti
L’efficacia della fatturazione elettronica è testimoniata anche dal fatto che le società non stabilite in Italia chiedano alle Entrate di poter trasmettere ai propri clienti documenti contabili via Sdi, come se fossero delle fatture, tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.
Una richiesta di questo tipo è stata affrontata nell’interpello 58 del 4 marzo scorso, in cui l’amministrazione finanziaria ha dato risposta affermativa, ammettendo la procedura via Sdi anche per i documenti contabili non rilevanti ai fini Iva e fornendo così alcune importanti indicazioni.
Le incertezze dell’interpellante erano legate alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, articolo 17, del Dpr 633/ 72, che per operazioni territorialmente rilevanti in Italia obbligano i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti a emettere fatture nei confronti di cessionari/ committenti se sono privati o non residenti, mentre lo vietano quando chi acquista beni o commissiona servizi è un operatore economico italiano. Quest’ultimo, infatti, è il debitore dell’imposta e, come tale, deve predisporre un’autofattura e assolvere l’Iva mediante il meccanismo del reverse charge.
Le operazioni sotto la lente
In verità, per le operazioni B2B l’agenzia delle Entrate ha ammesso da tempo la possibilità di emettere documenti contabili simili alle fatture, ma non aventi la stessa natura, da parte dei rappresentanti fiscali; e per evitare qualsiasi equivoco sulla natura del documento, ha preteso che venisse riportata una locuzione di questo tipo: l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/ 1972.
Chiara in questo senso la risoluzione 89/ E del 25 agosto 2010, dove si ammette che in relazione a una cessione interna « il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/ committente residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente » .
Tuttavia, queste istruzioni valgono per i documenti cartacei, mentre nel quesito posto all’amministrazione finanziaria si chiede se questi documenti contabili possano essere elettronici e transitare dallo Sdi, in modo che l’impresa cliente possa scaricarli dal proprio cassetto fiscale.
Il dubbio era più che legittimo posto che l’Agenzia non si è mai espressa su questo argomento, limitandosi a riconoscere come possibile da parte del rappresentante fiscale l’emissione delle fatture elettroniche ( circolare 14/ E/ 2019).
La trasmissione telematica
Ad ogni modo grazie alle indicazioni contenute nell’interpello n. 58 ora non ci sono più incertezze dato che ai rappresentanti fiscali, e ovviamente a quelli semplicemente identificati, non è impedito fruire della trasmissione telematica di documenti contabili e delle fatture elettroniche, anche se – come rimarca l’Agenzia - in calce alla risposta 58/ 23, « la modalità di documentazione “ordinaria” per i soggetti non residenti/ stabiliti in Italia è tuttora quella extra Sdi » .
Per quanto riguarda la materiale predisposizione del documento contabile, le Entrate rinviano alle Specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo 89757 del 30 aprile 2018, con successive modificazioni, e alla « Guida alla compilazione FE ed esterometro » , limitandosi a chiarire come il documento da trasmettere dovrà contenere la partita Iva italiana aperta tramite identificazione diretta ex articolo 35- ter del decreto Iva, ovvero del rappresentante fiscale che cura materialmente gli adempimenti, e inoltre dovrà contenere il codice natura “N2.2 non soggette – altri casi”.