Il Sole 24 Ore

Contabilit­à, bilancio e Nfr Solo chi opta è vincolato all' « ordinario » per tre anni

- A CURA DI Massimo Ianni

Una impresa individual­e, che si occupa di prestazion­i di servizi, nel 2022 ha operato in regime semplifica­to. Nello stesso anno, ha conseguito ricavi superiori ai 500mila euro, per cui, a partire dal 2023, ha adottato il regime ordinario.

Dato che, nel 2023, i ricavi sono stati al di sotto dei 500mila euro, l'impresa può tornare ad adottare il regime semplifica­to nel 2024, oppure è vincolata all'adozione triennale al regime ordinario?

Nel caso di un soggetto economico che opera in regime contabile semplifica­to, previsto dal Dpr 600/ 1973, il superament­o dei limiti, innalzati dalla legge di Bilancio per il 2023 ( n. 197/ 2022) determina l’applicazio­ne del regime ordinario dall’esercizio successivo. Tale passaggio, tuttavia, non soggiacere­bbe al rispetto del d el vincolo triennale, in quanto non sarebbe frutto di un’opzione, bensì del mancato rispetto dei limiti imposti per legge.

Ne consegue che il soggetto, che tornerebbe nell’ambito di applicazio­ne del regime semplifica­to, qualora non superi nell’esercizio successivo il limite, potrebbe rientrare “naturalmen­te” nel regime semplifica­to, senza dover soggiacere al rispetto del vincolo previsto dall’articolo 18, comma 8, del Dpr 600/ 1973, che risulta circoscrit­to unicamente ai casi di opzione. Infatti, in base alla disposizio­ne citata, « il contribuen­te ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi » . Per completezz­a, si evidenzia che - per effetto dell’articolo 1, comma 276, della legge 197/ 2022 - sono state incrementa­te le soglie di ricavi per permanere nel regime semplifica­to. Le attuali soglie di ricavi - di cui all’articolo 85 del Tuir, Dpr 917/ 1986 ( in vigore dal 1° gennaio 2023 e applicabil­i alle persone fisiche che esercitano imprese commercial­i, alle società in nome collettivo e in accomandit­a semplice e alle società a queste equiparate, ex articolo 5 dello stesso Dpr 917/ 1986) - ammontano a:

- 500mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazion­i di servizi;

- 800mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.

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