Contabilità, bilancio e Nfr Solo chi opta è vincolato all' « ordinario » per tre anni
Una impresa individuale, che si occupa di prestazioni di servizi, nel 2022 ha operato in regime semplificato. Nello stesso anno, ha conseguito ricavi superiori ai 500mila euro, per cui, a partire dal 2023, ha adottato il regime ordinario.
Dato che, nel 2023, i ricavi sono stati al di sotto dei 500mila euro, l'impresa può tornare ad adottare il regime semplificato nel 2024, oppure è vincolata all'adozione triennale al regime ordinario?
Nel caso di un soggetto economico che opera in regime contabile semplificato, previsto dal Dpr 600/ 1973, il superamento dei limiti, innalzati dalla legge di Bilancio per il 2023 ( n. 197/ 2022) determina l’applicazione del regime ordinario dall’esercizio successivo. Tale passaggio, tuttavia, non soggiacerebbe al rispetto del d el vincolo triennale, in quanto non sarebbe frutto di un’opzione, bensì del mancato rispetto dei limiti imposti per legge.
Ne consegue che il soggetto, che tornerebbe nell’ambito di applicazione del regime semplificato, qualora non superi nell’esercizio successivo il limite, potrebbe rientrare “naturalmente” nel regime semplificato, senza dover soggiacere al rispetto del vincolo previsto dall’articolo 18, comma 8, del Dpr 600/ 1973, che risulta circoscritto unicamente ai casi di opzione. Infatti, in base alla disposizione citata, « il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi » . Per completezza, si evidenzia che - per effetto dell’articolo 1, comma 276, della legge 197/ 2022 - sono state incrementate le soglie di ricavi per permanere nel regime semplificato. Le attuali soglie di ricavi - di cui all’articolo 85 del Tuir, Dpr 917/ 1986 ( in vigore dal 1° gennaio 2023 e applicabili alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle società a queste equiparate, ex articolo 5 dello stesso Dpr 917/ 1986) - ammontano a:
- 500mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
- 800mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.