L'adesione alle liti pendenti
Nel contenzioso sulla Tari
Ho un contenzioso sulla Tari con un Comune che ha aderito alla definizione delle liti pendenti. A giugno 2023 ho presentato l'istanza di definizione e ho versato la prima di 18 rate. Successivamente, a settembre 2023, ho deciso di versare il debito residuo in unica soluzione.
Purtroppo, per errore, la prima rata è stata versata in compensazione. Potrebbe essere opportuno versarla in ravvedimento, o è meglio attendere l'eventuale pronuncia della Corte di giustizia tributaria?
Per rispondere in maniera circostanziata al quesito, sarebbe necessario prendere visione del regolamento comunale.
Ciononostante si osserva che, in generale, per la definizione delle liti pendenti, l’articolo 1, comma 194, della legge 197/ 2022 ( di Bilancio per il 2023) stabilisce che è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/ 1997, ma il Comune potrebbe non aver recepito tale disposizione nel proprio regolamento e, anche se l'avesse recepita, in realtà avrebbe dovuto prevedere espressamente che questa modalità di pagamento non determinava il perfezionamento della lite. Infatti, va considerato che, se il contribuente ha comunque effettuato il versamento della prima rata in compensazione, gli importi sono stati comunque riversati al Comune. La normativa prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata, ma non specifica che cosa accade nel caso in cui si versi comunque mediante compensazione. Mentre per i tributi erariali è stato istituito un codice tributo specifico per la definizione delle controversie ( e quindi era tecnicamente preclusa la compensazione), per la definizione delle liti comunali occorreva utilizzare gli ordinari codici tributo, sicché, come anticipato, il versamento è comunque arrivato nelle casse comunali.
Pertanto, si ritiene che la definizione si sia perfezionata.