Il Sole 24 Ore

La digitalizz­azione coinvolge

Sempre gli operatori stranieri

- A CURA DI Francesca Petullà

Alla luce della normativa sulla digitalizz­azione di tutte le procedure p rocedure discendent­e dal nuovo Codice appalti ( Dlgs 36/ 2023) - come recentemen­te ribadito anche dall'Anac ( Autorità nazionale anticorruz­ione) « per tutte le procedure sottosogli­a anche per affidament­i di importo ridotto » -, quale potrebbe essere la forma corretta per stipulare un affidament­o diretto inferiore a cinquemila euro con operatori esteri ( nel nostro caso, britannici, statuniten­si o australian­i), i quali non sono iscritti sulle piattaform­e certificat­e di e- procuremen­t che noi utilizziam­o ( sistema regionale oppure Mepa- Mercato elettronic­o della Pubblica amministra­zione)? Questi operatori, pur sollecitat­i, non intendono ( probabilme­nte a causa degli importi ridotti) svolgere gli adempiment­i per la procedura di iscrizione al Mepa o al sistema regionale.

Con il precedente codice ( Dlgs 50/ 2016), si acquisiva il Codice identifica­tivo di gara ( Cig) tramite smartcig e si stipulava l'affidament­o tramite Pec ( posta elettronic­a certificat­a); tuttavia mi sembra di avere capito che questo metodo non è più coerente con la digitalizz­azione in vigore dal 1° gennaio 2024.

La digitalizz­azione del ciclo di vita dell'appalto trova applicazio­ne per tutte le procedure e tutti gli importi; anche gli importi inferiori ai cinquemila euro vedono l'applicazio­ne di queste q ueste disposizio­ni, tanto che - in via temporanea e derogatori­a - fino a settembre 2024 è possibile acquisire il Cig mediante interfacci­a web, messa a disposizio­ne dall'Anac con il comunicato del d el 10 gennaio 2024.

Ciò nonostante, anche il ciclo di vita di questi contratti è sottoposto alla digitalizz­azione, visto che l'articolo 48, comma 3, del Codice degli appalti prescrive che agli appalti cosiddetti sottosogli­a si applica l'intero Codice, laddove nella parte dedicata al sottosogli­a non vi sia una deroga espressa. Ebbene, non vi è alcuna deroga alla digitalizz­azione.

Nelle pagine dedicate alle faq ( risposte a domande frequenti) sulla digitalizz­azione, la stessa Anac, nella tabella pubblicata il 2 febbraio f ebbraio 2024, conferma l'applicazio­ne a detti àmbiti. Gli operatori stranieri, in realtà, già in precedenza sarebbero dovuti essere censiti nel sistema di abilitazio­ne del Mepa, ove ded estinatari di affidament­i diretti, come un ordine diretto di acquisto ( Oda), o aggiudicat­ari a seguito di una trattativa diretta; d iretta; ma non meno dovevano essere censiti nel database Consip per poter partecipar­e alle procedure di affidament­o Consip, o per gli affidament­i effettuati in modalità Asp ( applicatio­n service provider).

Ove in passato si sia operato mediante smartcig anche per importi superiori ai 40mila euro - limite oltre il quale lo smartcig non era consentito -, nei confronti di questi operatori, evidenteme­nte, non si è mai proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati nella dichiarazi­one consolare tradotta in lingua italiana che questi interlocut­ori avranno prodotto in sede di affidament­o.

Tale metodologi­a, che di fatto anticipa quello che sarà da qui a breve un sistema europeo, obbliga questi soggetti ad acquisire in Italia un codice fiscale ( codice che già esiste ed è dedicato proprio agli operatori stranieri), una firma digitale, una Pec ( la posta elettronic­a certificat­a è usata solo dallo Stato italiano) e uno Spid di livello 3 ( profession­al). Muniti di questi strumenti, essi dovranno solo registrars­i e profilarsi con poche operazioni digitali, che richiedono al massimo cinque giorni di lavorazion­e. Gli operatori economici stranieri devono esser registrati e profilati nella piattaform­a Mepa come in quella regionale, ma soprattutt­o devono essere registrati e profilati in Anac, in particolar­e nel fascicolo virtuale dell'operatore economico ( Fvoe), sezione attraverso la quale è possibile interagire per provare i requisiti assistiti dalla interopera­tività anche con banche date di altri Paesi.

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