La digitalizzazione coinvolge
Sempre gli operatori stranieri
Alla luce della normativa sulla digitalizzazione di tutte le procedure p rocedure discendente dal nuovo Codice appalti ( Dlgs 36/ 2023) - come recentemente ribadito anche dall'Anac ( Autorità nazionale anticorruzione) « per tutte le procedure sottosoglia anche per affidamenti di importo ridotto » -, quale potrebbe essere la forma corretta per stipulare un affidamento diretto inferiore a cinquemila euro con operatori esteri ( nel nostro caso, britannici, statunitensi o australiani), i quali non sono iscritti sulle piattaforme certificate di e- procurement che noi utilizziamo ( sistema regionale oppure Mepa- Mercato elettronico della Pubblica amministrazione)? Questi operatori, pur sollecitati, non intendono ( probabilmente a causa degli importi ridotti) svolgere gli adempimenti per la procedura di iscrizione al Mepa o al sistema regionale.
Con il precedente codice ( Dlgs 50/ 2016), si acquisiva il Codice identificativo di gara ( Cig) tramite smartcig e si stipulava l'affidamento tramite Pec ( posta elettronica certificata); tuttavia mi sembra di avere capito che questo metodo non è più coerente con la digitalizzazione in vigore dal 1° gennaio 2024.
La digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto trova applicazione per tutte le procedure e tutti gli importi; anche gli importi inferiori ai cinquemila euro vedono l'applicazione di queste q ueste disposizioni, tanto che - in via temporanea e derogatoria - fino a settembre 2024 è possibile acquisire il Cig mediante interfaccia web, messa a disposizione dall'Anac con il comunicato del d el 10 gennaio 2024.
Ciò nonostante, anche il ciclo di vita di questi contratti è sottoposto alla digitalizzazione, visto che l'articolo 48, comma 3, del Codice degli appalti prescrive che agli appalti cosiddetti sottosoglia si applica l'intero Codice, laddove nella parte dedicata al sottosoglia non vi sia una deroga espressa. Ebbene, non vi è alcuna deroga alla digitalizzazione.
Nelle pagine dedicate alle faq ( risposte a domande frequenti) sulla digitalizzazione, la stessa Anac, nella tabella pubblicata il 2 febbraio f ebbraio 2024, conferma l'applicazione a detti àmbiti. Gli operatori stranieri, in realtà, già in precedenza sarebbero dovuti essere censiti nel sistema di abilitazione del Mepa, ove ded estinatari di affidamenti diretti, come un ordine diretto di acquisto ( Oda), o aggiudicatari a seguito di una trattativa diretta; d iretta; ma non meno dovevano essere censiti nel database Consip per poter partecipare alle procedure di affidamento Consip, o per gli affidamenti effettuati in modalità Asp ( application service provider).
Ove in passato si sia operato mediante smartcig anche per importi superiori ai 40mila euro - limite oltre il quale lo smartcig non era consentito -, nei confronti di questi operatori, evidentemente, non si è mai proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati nella dichiarazione consolare tradotta in lingua italiana che questi interlocutori avranno prodotto in sede di affidamento.
Tale metodologia, che di fatto anticipa quello che sarà da qui a breve un sistema europeo, obbliga questi soggetti ad acquisire in Italia un codice fiscale ( codice che già esiste ed è dedicato proprio agli operatori stranieri), una firma digitale, una Pec ( la posta elettronica certificata è usata solo dallo Stato italiano) e uno Spid di livello 3 ( professional). Muniti di questi strumenti, essi dovranno solo registrarsi e profilarsi con poche operazioni digitali, che richiedono al massimo cinque giorni di lavorazione. Gli operatori economici stranieri devono esser registrati e profilati nella piattaforma Mepa come in quella regionale, ma soprattutto devono essere registrati e profilati in Anac, in particolare nel fascicolo virtuale dell'operatore economico ( Fvoe), sezione attraverso la quale è possibile interagire per provare i requisiti assistiti dalla interoperatività anche con banche date di altri Paesi.