Dal 24 aprile attività ridotta nei Comuni che vanno al voto
A partire da 45 giorni dalle urne possibili solo atti urgenti e improrogabili
La scadenza del mandato elettorale e lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi rappresentano sempre un momento frenetico nella vita degli enti locali, per la necessità di chiudere procedimenti e atti che non possono essere assunti nel periodo elettorale.
L’articolo 38, comma 5, del Dlgs 267/ 2000 prevede una limitazione all’attività dei consigli degli enti locali, disponendo che « i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili » . In base all’articolo 3 della legge 182/ 1991 la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali è fissata dal ministero dell’Interno non oltre il 45° giorno precedente a quello della votazione, per cui la limitazione dell’attività politicoamministrativa degli enti scatta nei 45 giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni ( ovvero dal 24 aprile per le elezioni amministrative che si svolgeranno l’ 8 e il 9 giugno).
Secondo il Consiglio di Stato « i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo » ( sentenza 15 ottobre 2003, n. 2955).
Secondo il ministero dell’Interno « possono ritenersi sicuramente urgenti e improrogabili solo quegli atti con i quali il consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo o che impingono diritti primari dell’individuo » ( parere del 16 marzo 2005). Due sono, quindi, i presupposti da verificare ( e sono alternativi tra di loro).