Cup, la revisione tariffaria non può ridurre il gettito
Un Comune può non tenere conto della normativa che istituisce il canone unico patrimoniale ( Cup) e il canone mercatale, stabilendo - in relazione a quest'ultimo - riduzioni in caso di mercato ricorrente e anche la possibilità di aumentare o diminuire fino all'azzeramento questa tariffa, con notevole risparmio per gli operatori ambulanti? Un Comune, per esempio, non ha applicato questa normativa ( articolo 1, commi 816- 836, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020) lasciando inalterati gli importi da pagare, come per il 2019.
L’introduzione del canone unico patrimoniale ( Cup) e mercatale per l'occupazione di suolo pubblico e la pubblicità ( articolo 1, commi da 816 a 836, della legge di Bilancio per il 2020, n. 160/ 2019) è finalizzata al riordinamento della disciplina in materia di occupazione di aree pubbliche e di messaggi pubblicitari; in particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, si sono andati a sostituire alcuni canoni, tasse e imposte e, più specificatamente:
- la Tosap ( tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- la Cosap ( canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- la Icpdpa ( imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni);
- il Cimp ( canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari);
- il canone previsto dal Codice della strada ( articolo 27, commi 7 e 8 del Dlgs 285/ 1992) per la pubblicità. I nuovi canoni sono dovuti dal 2021 applicando tariffe annuali/ giornaliere determinate sulla base delle classificazioni dei Comuni secondo il numero degli abitanti. È al regolamento che gli enti demandano l'applicazione concreta dell'intera revisione tariffaria. Spetta ai regolamenti territoriali stabilire i relativi versamenti, anche in più rate trimestrali ed entro la scadenza della concessione o dell'autorizzazione. La stessa legge introduttiva dei nuovi canoni prevede, inoltre, eventuali riduzioni ed esenzioni ( articolo 1, commi 828 e 834, della legge 160/ 2019), demandando comunque al regolamento locale la loro corretta applicazione. Il legislatore, infatti, consapevole del considerevole aumento tariffario previsto a regime, consente agli enti di disciplinare il canone « in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone » ( articolo 1, comma 817, della stessa legge 160/ 2019), demandando « la possibilità di variare il