Il Sole 24 Ore

Cup, la revisione tariffaria non può ridurre il gettito

- A CURA DI Giorgio Lovili

Un Comune può non tenere conto della normativa che istituisce il canone unico patrimonia­le ( Cup) e il canone mercatale, stabilendo - in relazione a quest'ultimo - riduzioni in caso di mercato ricorrente e anche la possibilit­à di aumentare o diminuire fino all'azzerament­o questa tariffa, con notevole risparmio per gli operatori ambulanti? Un Comune, per esempio, non ha applicato questa normativa ( articolo 1, commi 816- 836, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020) lasciando inalterati gli importi da pagare, come per il 2019.

L’introduzio­ne del canone unico patrimonia­le ( Cup) e mercatale per l'occupazion­e di suolo pubblico e la pubblicità ( articolo 1, commi da 816 a 836, della legge di Bilancio per il 2020, n. 160/ 2019) è finalizzat­a al riordiname­nto della disciplina in materia di occupazion­e di aree pubbliche e di messaggi pubblicita­ri; in particolar­e, a partire dal 1° gennaio 2021, si sono andati a sostituire alcuni canoni, tasse e imposte e, più specificat­amente:

- la Tosap ( tassa per l'occupazion­e di spazi ed aree pubbliche);

- la Cosap ( canone per l'occupazion­e di spazi ed aree pubbliche);

- la Icpdpa ( imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni);

- il Cimp ( canone per l'installazi­one dei mezzi pubblicita­ri);

- il canone previsto dal Codice della strada ( articolo 27, commi 7 e 8 del Dlgs 285/ 1992) per la pubblicità. I nuovi canoni sono dovuti dal 2021 applicando tariffe annuali/ giornalier­e determinat­e sulla base delle classifica­zioni dei Comuni secondo il numero degli abitanti. È al regolament­o che gli enti demandano l'applicazio­ne concreta dell'intera revisione tariffaria. Spetta ai regolament­i territoria­li stabilire i relativi versamenti, anche in più rate trimestral­i ed entro la scadenza della concession­e o dell'autorizzaz­ione. La stessa legge introdutti­va dei nuovi canoni prevede, inoltre, eventuali riduzioni ed esenzioni ( articolo 1, commi 828 e 834, della legge 160/ 2019), demandando comunque al regolament­o locale la loro corretta applicazio­ne. Il legislator­e, infatti, consapevol­e del considerev­ole aumento tariffario previsto a regime, consente agli enti di disciplina­re il canone « in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone » ( articolo 1, comma 817, della stessa legge 160/ 2019), demandando « la possibilit­à di variare il

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