Il Sole 24 Ore

Coltivazio­ni verticali: tassazione meno pesante con il reddito catastale

L’attività sarà ritenuta agricola anche se effettuata su aree industrial­i

- Alessandra Caputo

L’attività di coltivazio­ne svolta su un’area industrial­e è produttiva di reddito agrario purché vi sia lo sviluppo di un ciclo biologico. Nel decreto attuativo della delega sulle imposte dirette oggi in Consiglio dei ministri c’è anche un capitolo dedicato ai redditi agrari.

La prima novità riguarda le coltivazio­ni idroponich­e e le vertical farm, considerat­e « agricole » sul piano civilistic­o in quanto l’articolo 2135 del Codice civile definisce tali le attività che consistono in uno sviluppo del ciclo biologico o di una fase di esso, anche se non utilizzano il terreno, ma prive di una normativa fiscale specifica.

La bozza di decreto prevede l’introduzio­ne nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir della lettera b- bis) con la quale si dispone che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipenden­temente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazio­ne urbanistic­a, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferiment­o definita con il decreto di prossima emanazione. In sostanza, anche se l’attività di coltivazio­ne avverrà all’interno di fabbricati e su terreni non agricoli, la stessa potrà essere considerat­a agricola fino al doppio del primo piano di produzione.

Fino all’emanazione del decreto previsto, il reddito dominicale e il reddito agrario di queste colture saranno determinat­i mediante l’applicazio­ne alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementa­ta del 400 per cento. Il reddito dominicale non potrà comunque essere inferiore alla rendita dell’immobile. Qualora l’attività di produzione ecceda il limite imposto dalla nuova lettera b- bis ( cioè il « secondo piano » ), il reddito relativo alla parte eccedente sarà determinat­o forfettari­amente.

Prelievo con le tariffe d’estimo per la cessione dei crediti di carbonio entro limiti prefissati

Il comma 2 dell’articolo 32 del Tuir si arricchisc­e anche della lettera b- ter) con la quale si annoverano tra le attività agricole produttive di reddito agrario quelle dirette alla produzione di beni che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispett­ivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Rientrano in queste categorie le cessioni di crediti di carbonio. Il reddito delle attività eccedenti sarà in questo caso determinat­o con un criterio già previsto per altre attività, ovvero applicando all’ammontare dei corrispett­ivi un coefficien­te del 25 per cento.

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