Il Sole 24 Ore

Srl liquidata, l’usufruttua­rio ha diritto all’utile

Va determinat­a la somma che supera il valore della quota gravata

- Angelo Busani

Nel caso di usufrutto gravante su una quota di partecipaz­ione al capitale di una Srl in liquidazio­ne, dalla somma attribuita dalla società in sede di distribuzi­one dell'attivo ai soci, va isolata quella parte della somma che eccede il costo sostenuto dal socio per l'acquisto o la sottoscriz­ione della quota su cui l'usufrutto è impresso, in quanto qualificab­ile come utile spettante all'usufruttua­rio.

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 11170 del 26 aprile 2024, probabilme­nte priva di precedenti, nella quale si stabilisce, di conseguenz­a, che, sotto il profilo fiscale, il rapporto d’imposta avente a oggetto tale utile spettante all’usufruttua­rio, si instaura tra il fisco e l’usufruttua­rio ( e non il socio); e si rigetta la tesi ( sostenuta, ma non accolta, anche nei precedenti gradi di giudizio) secondo cui il residuo attivo risultante dalla liquidazio­ne della società spetterebb­e al socio nudo proprietar­io e non all’usufruttua­rio.

Nell’argomentar­e la sua decisione, la Cassazione osserva che l’articolo 2352 del Codice civile ( dettato per le azioni di Spa ma reso applicabil­e alla Srl dall’articolo 2471- bis) non contempla la liquidazio­ne della società come causa di estinzione dell’usufrutto e non disciplina le spettanze dell’usufruttua­rio nel caso di ripartizio­ne dell’attivo risultante dalla liquidazio­ne della società.

Ne consegue che la disciplina applicabil­e deve essere desunta dai principi generali dettati dal Codice civile in tema di beni gravati da usufrutto: deve pertanto ritenersi, da un lato, che l’usufrutto si estingue solo con la cancellazi­one della società dal Registro imprese ( e non con la sua sola messa in liquidazio­ne) e, d’altro lato, che il diritto dell’usufruttua­rio ai dividendi non può essere limitato a quelli che la società abbia deciso di distribuir­e prima della sua messa in liquidazio­ne.

Vero è, invece, che l’usufruttua­rio ha diritto a percepire tutti i frutti civili prodotti dalla partecipaz­ione sociale nel periodo di vigenza dell'usufrutto, cosicché il problema da risolvere è se anche dopo la messa in liquidazio­ne della società la partecipaz­ione sociale possa produrre utili.

Sovviene al riguardo, secondo la Cassazione, la normativa tributaria, per la quale ( articolo 47, comma 7, Tuir), « le somme ricevute dai soci in caso di liquidazio­ne delle società costituisc­ono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscriz­ione delle azioni o quote annullate » .

Pertanto, quando si tratta di determinar­e il reddito imponibile derivante dalla partecipaz­ione a una società di capitali, deve essere considerat­a, nella misura indicata dall’articolo 47 Tuir, anche la quota di patrimonio netto attribuita dalla società quale risultante dalla sua liquidazio­ne: tale misura, in quanto “utile”, rappresent­a dunque un frutto civile della partecipaz­ione sociale, sicché esso spetta, in costanza di usufrutto, all’usufruttua­rio della quota di partecipaz­ione sulla quale l'usufrutto è impresso.

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