Srl liquidata, l’usufruttuario ha diritto all’utile
Va determinata la somma che supera il valore della quota gravata
Nel caso di usufrutto gravante su una quota di partecipazione al capitale di una Srl in liquidazione, dalla somma attribuita dalla società in sede di distribuzione dell'attivo ai soci, va isolata quella parte della somma che eccede il costo sostenuto dal socio per l'acquisto o la sottoscrizione della quota su cui l'usufrutto è impresso, in quanto qualificabile come utile spettante all'usufruttuario.
È quanto decide la Cassazione nella sentenza 11170 del 26 aprile 2024, probabilmente priva di precedenti, nella quale si stabilisce, di conseguenza, che, sotto il profilo fiscale, il rapporto d’imposta avente a oggetto tale utile spettante all’usufruttuario, si instaura tra il fisco e l’usufruttuario ( e non il socio); e si rigetta la tesi ( sostenuta, ma non accolta, anche nei precedenti gradi di giudizio) secondo cui il residuo attivo risultante dalla liquidazione della società spetterebbe al socio nudo proprietario e non all’usufruttuario.
Nell’argomentare la sua decisione, la Cassazione osserva che l’articolo 2352 del Codice civile ( dettato per le azioni di Spa ma reso applicabile alla Srl dall’articolo 2471- bis) non contempla la liquidazione della società come causa di estinzione dell’usufrutto e non disciplina le spettanze dell’usufruttuario nel caso di ripartizione dell’attivo risultante dalla liquidazione della società.
Ne consegue che la disciplina applicabile deve essere desunta dai principi generali dettati dal Codice civile in tema di beni gravati da usufrutto: deve pertanto ritenersi, da un lato, che l’usufrutto si estingue solo con la cancellazione della società dal Registro imprese ( e non con la sua sola messa in liquidazione) e, d’altro lato, che il diritto dell’usufruttuario ai dividendi non può essere limitato a quelli che la società abbia deciso di distribuire prima della sua messa in liquidazione.
Vero è, invece, che l’usufruttuario ha diritto a percepire tutti i frutti civili prodotti dalla partecipazione sociale nel periodo di vigenza dell'usufrutto, cosicché il problema da risolvere è se anche dopo la messa in liquidazione della società la partecipazione sociale possa produrre utili.
Sovviene al riguardo, secondo la Cassazione, la normativa tributaria, per la quale ( articolo 47, comma 7, Tuir), « le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione delle società costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate » .
Pertanto, quando si tratta di determinare il reddito imponibile derivante dalla partecipazione a una società di capitali, deve essere considerata, nella misura indicata dall’articolo 47 Tuir, anche la quota di patrimonio netto attribuita dalla società quale risultante dalla sua liquidazione: tale misura, in quanto “utile”, rappresenta dunque un frutto civile della partecipazione sociale, sicché esso spetta, in costanza di usufrutto, all’usufruttuario della quota di partecipazione sulla quale l'usufrutto è impresso.