Niente confronto sui crediti inesistenti
La saga del contraddittorio preventivo continua. Non sono bastati due decreti delegati della riforma fiscale ( quello sullo Statuto del contribuente e quello sull’accertamento), un atto di indirizzo firmato dal viceministro Maurizio Leo e dal direttore delle Finanze Giovanni Spalletta, un intervento nel testo già in vigore del Dl
39/ 2024 e il decreto ministeriale sugli atti esclusi dal nuovo obbligo. Arriva ora il sesto intervento a distanza di pochi mesi con l’emendamento presentato dal relatore al
Dl in commissione Finanze al Senato Giorgio Salvitti ( Fratelli d’Italia).
Un emendamento di interpretazione autentica della nuova norma ( l’articolo 6- bis introdotto nello Statuto del contribuente) che si muove lungo due direttrici. Da un lato, puntualizza che il confronto preventivo tra Fisco e contribuente si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero derivanti dal disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Su quest’ultima esclusione si pone però evidentemente un problema di mettere un paletto chiaro e forte per definire l’ « inesistenza » del credito ed evitare che poi venga qualificato come inesistente un’agevolazione che è solamente non spettante. Un punto su cui il viceministro Leo punta a fare chiarezza con la versione finale del decreto delegato sulle sanzioni ( al momento) atteso in Consiglio dei ministri tra una decina di giorni.
Dall’altro lato, l’emendamento del relatore di fatto amplia il novero degli atti espressamente esclusi ( quelli suddivisi in 13 macrocategorie dal Dm del 24 aprile), precisando che il nuovo contraddittorio preventivo è off limit anche per il diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.