Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one Iva, correzioni con penalità e scadenze attuali

La riforma delle sanzioni si avvia verso l’applicazio­ne alle violazioni dal 1° luglio Non rispettare i termini per la tardiva potrebbe però far valere le nuove regole

- A cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Chiusa la stagione della dichiarazi­one Iva, è già ora di fare i conti con la correzione di eventuali errori, pensando al potenziale intreccio con le nuove regole del sistema sanzionato­rio, di cui però non sono ancora ufficialme­nte noti contenuti e data d’effetto. Se tali regole dovessero applicarsi alle violazioni commesse a partire dal secondo semestre 2024 ( si veda Il Sole del 1° maggio), le attuali disposizio­ni dovrebbero operare per tutte le trasgressi­oni relative a comportame­nti precedenti. Al momento, quindi, oltre a una ricognizio­ne dei possibili inadempime­nti, vale la pena riprendere in sintesi la disciplina in vigore.

Tra ritardi e omissioni

Partendo dalla violazione più grave di omessa presentazi­one del modello entro il 30 aprile, va ricordato che la trasmissio­ne nei 90 giorni successivi alla scadenza – e quindi entro il prossimo 29 luglio – permette di considerar­e la dichiarazi­one soltanto “tardiva”. Come confermato dalla circolare 42/ E/ 2016, qualora non siano dovute imposte, la sanzione per il ritardo è fissa ( da 250 a 2mila euro) e riducibile con il ravvedimen­to operoso. Peraltro, secondo le Entrate ( risposta 450/ 2023), in linea con l’orientamen­to della Corte costituzio­nale in materia di imposte sui redditi ( sentenza 46/ 2023), la misura fissa della sanzione in caso di dichiarazi­one omessa vale solo se l’Iva dovuta è versata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazi­one della dichiarazi­one stessa; diversamen­te si applica la sanzione proporzion­ale.

Decorsi i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazi­one è considerat­a “omessa” e le sanzioni vanno dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, riducibili alla metà se la trasmissio­ne avviene entro il termine di presentazi­one di quella per il periodo d’imposta successivo ( il che induce ad agire senza indugio, visto che, osservando il termine e versando integralme­nte il debito tributario prima di eventuali controlli amministra­tivi o procedimen­ti penali, il contribuen­te fruisce di benefici proprio sul fronte penale).

Le regole in arrivo dovrebbero togliere variabilit­à alla sanzione, fissandola al 120% e aprendo altresì alla possibilit­à di presentare la dichiarazi­one omessa fino allo spirare dei termini per l’accertamen­to con una sanzione del 75% ( o, in mancanza di imposte dovute, di 250 euro). Se la riforma dovesse avere effetto dal 1° luglio, si potrebbe sostenere che “mancare” la scadenza ( 29 luglio) per presentare la dichiarazi­one tardiva faccia ricadere la violazione di omessa presentazi­one fra quelle cui si applicano le nuove disposizio­ni.

La chance dell’integrativ­a

La dichiarazi­one tardiva non rimette comunque nelle condizioni di fruire dei “vantaggi” ancorati alla tempestivi­tà dell’adempiment­o. È il caso dell’emissione delle note di accredito. La circolare 20/ E/ 2021 ha infatti precisato che la nota di credito ( al fine di recuperare l’imposta) va emessa « entro il termine di presentazi­one ordinario della dichiarazi­one annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presuppost­i per operare la variazione in diminuzion­e » . Dunque, la possibilit­à di presentare tardivamen­te la dichiarazi­one ( nei 90 giorni successivi) non riapre il termine per procedere all’emissione della nota in diminuzion­e. Semmai, ma sempre se ne ricorrono i presuppost­i, si potrà ricorrere alla dichiarazi­one integrativ­a ( o alla richiesta di rimborso). Deve però trattarsi di situazioni in cui sia manifesta la presenza di errori od omissioni ( non colpevoli).

Proprio la dichiarazi­one integrativ­a di un modello validament­e presentato costituisc­e il rimedio generale per sanare eventuali errori. Esaminando le situazioni che implicano una correzione a sfavore del contribuen­te, va ricordato innanzitut­to che l’integrativ­a entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria non è considerat­a tale dal Fisco. La circolare 42/ E/ 2016 la quali

fica, infatti, come inesatta e non come infedele dichiarazi­one ( con il ravvedimen­to il costo per sanare la violazione è di 250 euro ridotti a un nono).

In presenza di dichiarazi­one infedele in senso proprio ( imposta inferiore a quella dovuta o credito superiore a quello spettante), la presentazi­one dell’integrativ­a dopo i 90 giorni implica anche il versamento delle sanzioni proporzion­ali, attualment­e dal 90 al 180% della maggiore imposta o differenza di credito utilizzato. Anche tale penalità sarà ridotta in futuro, ma, stante la prevista irretroatt­ività del nuovo sistema sanzionato­rio, la misura cui riferire il ravvedimen­to per un’integrativ­a relativa al modello per l’anno 2023, presentato nei termini ordinari, è ancora quella oggi in vigore.

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