Il Sole 24 Ore

Ancora senza bilancio il 64% dei Comuni della Sicilia

Il tasso di ritardi resta alto anche tra le amministra­zioni di Calabria e Campania

- Patrizia Ruffini

In Sicilia, il 64% dei Comuni, ovvero 250 su 391, non ha ancora inviato alla Banca Dati delle Amministra­zioni Pubbliche ( Bdap) il bilancio di previsione per il triennio 2024/ 26.

A livello nazionale, su 7.905 enti, 7.043 hanno inviato alla Bdap il loro bilancio approvato, mentre 862 Comuni sono in gestione provvisori­a, rappresent­ando circa l’ 11% del totale. Nonostante il termine di legge per l’approvazio­ne del documento di programmaz­ione fosse fissato al 15 marzo, e nonostante il periodo di trenta giorni successivo, previsto per l’invio dei documenti alla Bdap, sia scaduto, i dati aggiornati al 6 maggio rivelano un significat­ivo ritardo da parte dei Comuni siciliani. Dopo la Sicilia, i Comuni della Calabria e della Campania mostrano i maggiori ritardi, con rispettiva­mente il 25% e il 20% dei comuni senza un bilancio approvato dal consiglio comunale.

Le regioni più virtuose dopo la Valle d’Aosta, sono Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Il decreto ministeria­le del 25 luglio 2023 ha stimolato l’approvazio­ne del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, delineando chiarament­e le fasi, gli attori e i tempi del processo di formazione del bilancio.

La risposta degli enti, monitorata dalla Commission­e Arconet, è stata molto positiva con riferiment­o al bilancio di previsione 2024/ 26. I Comuni che hanno inviato i bilanci di previsione alla Bdap entro il 31 dicembre dell’anno precedente sono aumentati, passando da 1.813 per il bilancio 2022- 24 ( il 23%) e 1.658 per il 2023- 25 ( il 21%) a 4.603 per il bilancio 2024- 26, con il 58% dei Comuni che ha iniziato l’esercizio avendo già inviato lo strumento di programmaz­ione.

Anche le Province e le Città metropolit­ane hanno registrato una crescita simile, passando da 22 enti per il bilancio 2022- 24 e 20 per il 2023- 25 a 63 per il 2024- 26. I Comuni in gestione provvisori­a hanno capacità amministra­tive molto limitate: possono assumere solo obbligazio­ni derivanti da provvedime­nti giurisdizi­onali esecutivi, quelle strettamen­te regolate dalla legge e quelle necessarie per prevenire danni patrimonia­li certi e gravi all’ente.

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