Ferie, per la mancata fruizione il datore rischia sanzioni progressive
Cifre dettate dal numero dei dipendenti. Anche se i residui 2022 non sono goduti, è dovuta contribuzione Inps entro il prossimo 30 giugno
collettivi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 120 a 720 euro, che passa da 480 a 1.800 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento; da 960 a 5.400 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. Peraltro, questi importi lievitano ulteriormente se nei 3 anni precedenti il datore sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Ma non finisce qui. Infatti, un’attenta gestione delle ferie va effettuata senza dimenticare le obbligazioni contributive correlate. Ci sono, appunto, alcune situazioni che fanno scattare l’onere di versare i contributi all’Inps, indipendentemente dall’effettivo godimento delle ferie: secondo questo principio, entro il prossimo 30 giugno occorre far smaltire il residuo ferie del 2022, per non incappare nell’obbligo contributivo che scade ad agosto. In pratica, quando le due settimane di ferie residue ( o parte di esse) – che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione – non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps su detti ratei.
I contratti collettivi nazionali, i regolamenti aziendali o i patti individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente differimento dell’obbligo contributivo; così come taluni eventi sospensivi possono consentire il medesimo differimento ( ad esempio, in caso di malattia, cassa integrazione e così via).
Dal punto di vista operativo, nel mese in cui sorge l’obbligo contributivo ( luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi), l’imponibile previdenziale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute ( sia nella busta paga del dipendente per la parte di sua spettanza, che nella denuncia mensile Uniemens in cui è ricompresa anche la quota a carico azienda) mentre nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo è già stato assolto, sempre con le stesse modalità.