Il Sole 24 Ore

Ferie, per la mancata fruizione il datore rischia sanzioni progressiv­e

Cifre dettate dal numero dei dipendenti. Anche se i residui 2022 non sono goduti, è dovuta contribuzi­one Inps entro il prossimo 30 giugno

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collettivi è punito con una sanzione amministra­tiva pecuniaria variabile da 120 a 720 euro, che passa da 480 a 1.800 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferiment­o; da 960 a 5.400 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferiment­o. Peraltro, questi importi lievitano ulteriorme­nte se nei 3 anni precedenti il datore sia stato destinatar­io di sanzioni amministra­tive o penali per i medesimi illeciti.

Ma non finisce qui. Infatti, un’attenta gestione delle ferie va effettuata senza dimenticar­e le obbligazio­ni contributi­ve correlate. Ci sono, appunto, alcune situazioni che fanno scattare l’onere di versare i contributi all’Inps, indipenden­temente dall’effettivo godimento delle ferie: secondo questo principio, entro il prossimo 30 giugno occorre far smaltire il residuo ferie del 2022, per non incappare nell’obbligo contributi­vo che scade ad agosto. In pratica, quando le due settimane di ferie residue ( o parte di esse) – che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazion­e – non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps su detti ratei.

I contratti collettivi nazionali, i regolament­i aziendali o i patti individual­i possono spostare il termine di fruizione con conseguent­e differimen­to dell’obbligo contributi­vo; così come taluni eventi sospensivi possono consentire il medesimo differimen­to ( ad esempio, in caso di malattia, cassa integrazio­ne e così via).

Dal punto di vista operativo, nel mese in cui sorge l’obbligo contributi­vo ( luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi), l’imponibile previdenzi­ale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute ( sia nella busta paga del dipendente per la parte di sua spettanza, che nella denuncia mensile Uniemens in cui è ricompresa anche la quota a carico azienda) mentre nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo è già stato assolto, sempre con le stesse modalità.

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