Il Sole 24 Ore

Chi accetta il concordato dichiara i redditi proposti

-

Nel caso di accettazio­ne della proposta di concordato, un contribuen­te, che non riesce a conseguire il reddito proposto, può adeguarsi in dichiarazi­one oppure deve aspettare l'avviso di liquidazio­ne da parte dell'agenzia delle Entrate?

Con l’accettazio­ne della proposta formulata dall’agenzia delle Entrate, il contribuen­te s'impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazi­oni dei redditi e Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, anche nel caso in cui il reddito effettivam­ente conseguito risulti inferiore a quello proposto.

Pertanto, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati, sebbene, per il primo periodo d’imposta di applicazio­ne del concordato ( 2024, per i soggetti “solari”), qualora l’acconto sia versato in due rate, la prima rata viene calcolata secondo le regole ordinarie, mentre la seconda rata è determinat­a dalla differenza tra l’acconto complessiv­amente dovuto, calcolato sulla base del reddito concordato, e quanto versato con la prima rata.

Invero, secondo quanto stabilito dagli articoli 19 e 30 del Dlgs 13/ 2024, soltanto il verificars­i di circostanz­e eccezional­i ( da individuar­e con un Dm non ancora emanato), determinan­ti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, determiner­anno la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy