Chi accetta il concordato dichiara i redditi proposti
Nel caso di accettazione della proposta di concordato, un contribuente, che non riesce a conseguire il reddito proposto, può adeguarsi in dichiarazione oppure deve aspettare l'avviso di liquidazione da parte dell'agenzia delle Entrate?
Con l’accettazione della proposta formulata dall’agenzia delle Entrate, il contribuente s'impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, anche nel caso in cui il reddito effettivamente conseguito risulti inferiore a quello proposto.
Pertanto, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati, sebbene, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato ( 2024, per i soggetti “solari”), qualora l’acconto sia versato in due rate, la prima rata viene calcolata secondo le regole ordinarie, mentre la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto, calcolato sulla base del reddito concordato, e quanto versato con la prima rata.
Invero, secondo quanto stabilito dagli articoli 19 e 30 del Dlgs 13/ 2024, soltanto il verificarsi di circostanze eccezionali ( da individuare con un Dm non ancora emanato), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, determineranno la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.