Tari con dichiarazione tardiva di variazione di domicilio
Dal 2017, per motivi di lavoro, vivo stabilmente in una regione diversa da quella in cui ho, da sempre, la residenza. Siccome solo nel 2022 ho notificato al Comune in cui risiedo ( allegando appropriata documentazione) il mio effettivo domicilio nella regione in cui lavoro, sono tenuto al pagamento della Tari per gli anni antecedenti al 2022 ( come da richiesta del Comune), pur non avendo abitato nell'appartamento in cui conservo la residenza?
La dichiarazione tardiva non è espressamente disciplinata dalla legge, anche se, nel caso specifico del lettore, non dovrebbe p ortare all’esclusione dal pagamento della Tari, ma solo della componente variabile della tariffa, mentre resterebbe dovuta la quota fissa, trattandosi di abitazione a disposizione, in quanto si immagina che siano presenti il mobilio e l’allaccio ai servizi in rete.
Sotto il profilo dichiarativo, l’articolo 1, comma 685, della legge 147/ 2013 ( di Stabilità per il 2014) stabilisce che la d ichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, d ev'essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Si tratta di un termine che può essere regolamentato diversamente dal Comune. Anzi, va evidenziato che i Comuni hanno adeguato il loro regolamento alle prescrizioni contenute nella delibera 15/ 2022 dell'Arera ( Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).
L’articolo 11 della delibera 15/ 2022 prevede che le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, o dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente, producono, invece, i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, o dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.