Il Sole 24 Ore

Tari con dichiarazi­one tardiva di variazione di domicilio

- A CURA DI Pasquale Mirto

Dal 2017, per motivi di lavoro, vivo stabilment­e in una regione diversa da quella in cui ho, da sempre, la residenza. Siccome solo nel 2022 ho notificato al Comune in cui risiedo ( allegando appropriat­a documentaz­ione) il mio effettivo domicilio nella regione in cui lavoro, sono tenuto al pagamento della Tari per gli anni antecedent­i al 2022 ( come da richiesta del Comune), pur non avendo abitato nell'appartamen­to in cui conservo la residenza?

La dichiarazi­one tardiva non è espressame­nte disciplina­ta dalla legge, anche se, nel caso specifico del lettore, non dovrebbe p ortare all’esclusione dal pagamento della Tari, ma solo della componente variabile della tariffa, mentre resterebbe dovuta la quota fissa, trattandos­i di abitazione a disposizio­ne, in quanto si immagina che siano presenti il mobilio e l’allaccio ai servizi in rete.

Sotto il profilo dichiarati­vo, l’articolo 1, comma 685, della legge 147/ 2013 ( di Stabilità per il 2014) stabilisce che la d ichiarazio­ne, redatta su modello messo a disposizio­ne dal Comune, d ev'essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenut­e le variazioni. Si tratta di un termine che può essere regolament­ato diversamen­te dal Comune. Anzi, va evidenziat­o che i Comuni hanno adeguato il loro regolament­o alle prescrizio­ni contenute nella delibera 15/ 2022 dell'Arera ( Autorità di regolazion­e per energia reti e ambiente).

L’articolo 11 della delibera 15/ 2022 prevede che le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenut­a la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, o dalla data di presentazi­one della richiesta, se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente, producono, invece, i loro effetti dalla data in cui è intervenut­a la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, o dalla data di presentazi­one della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamen­te, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenut­a la variazione.

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