Attività occasionali di società semplici in regime speciale
Una società semplice agricola in regime speciale ( con codice attività 01.21 - Coltivazione di uva) viene incaricata da un'azienda non agricola dello sfalcio erba delle proprie aree verdi. Tale servizio viene effettuato quando richiesto ( tre o quattro volte l’anno), utilizzando il trattore di proprietà della società agricola. La fattura del servizio viene emessa con aliquota del d el 22 per cento.
Qual è il comportamento da adottare nella liquidazione Iva e nelle d dichiarazioni ichiarazioni Iva? L’attività descritta, essendo fornita occasionalmente a terzi, ed essendo svolta mediante l’utilizzazione esclusie sclusiva di attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola dell’azienda, potrebbe definirsi, secondo l’articolo 34- bis del Dpr 633/ 1972, come « attività agricola connessa » ?
La società semplice che svolge un'attività agricola in regime speciale Iva, e che occasionalmente fornisce servizi a terzi, ricade nel regime delle imprese miste di cui all'articolo 34, comma 5, del Dpr 633/ 1972. In questa ipotesi, le operazioni diverse da quelle soggette a regime speciale devono essere annotate separatamente nel registro Iva e sono oggetto di liquidazione a parte. In particolare, per questa attività ( come anche chiarito nella circolare del ministero d delle elle Finanze, dipartimento Entrate, del 24 dicembre 1997, n. 328), sarà interamente ammessa in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti direttamente riferibili alle operazioni occasionali; sarà, invece, ammessa in detrazione in parte l'Iva assolta sugli acquisti di beni non ammortizzabili promiscuamente utilizzati ( l'Iva detraibile sarà determinata con criteri oggettivi, tenuto conto dell'utilizzo dei beni nell'attività promiscua). Non potrà, invece, essere detratta l'Iva con riferimento all'acquisto dei beni strumentali.
Nel modello di dichiarazione Iva, queste operazioni dovranno essere indicate utilizzando la sezione IIIB e, in particolare, i righi VF38 e VF53.
Si evidenzia che l’applicazione dell’articolo 34- bis ( « Attività agricole connesse » ) del Dpr 633/ 1972 è da escludere. Tale norma, infatti, si applica con riferimento all’ « attività » di fornitura di servizi, mentre, nel
caso descritto, si è di fronte a occasionali « operazioni » , che, proprio in quanto tali, non configurano un' « attività » . Il regime di cui all’articolo 34, comma 5, del Dpr 633/ 1972 si basa proprio su questa distinzione tra attività e operazioni.