Il Sole 24 Ore

Attività occasional­i di società semplici in regime speciale

- A CURA DI Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Una società semplice agricola in regime speciale ( con codice attività 01.21 - Coltivazio­ne di uva) viene incaricata da un'azienda non agricola dello sfalcio erba delle proprie aree verdi. Tale servizio viene effettuato quando richiesto ( tre o quattro volte l’anno), utilizzand­o il trattore di proprietà della società agricola. La fattura del servizio viene emessa con aliquota del d el 22 per cento.

Qual è il comportame­nto da adottare nella liquidazio­ne Iva e nelle d dichiarazi­oni ichiarazio­ni Iva? L’attività descritta, essendo fornita occasional­mente a terzi, ed essendo svolta mediante l’utilizzazi­one esclusie sclusiva di attrezzatu­re normalment­e impiegate nell’attività agricola dell’azienda, potrebbe definirsi, secondo l’articolo 34- bis del Dpr 633/ 1972, come « attività agricola connessa » ?

La società semplice che svolge un'attività agricola in regime speciale Iva, e che occasional­mente fornisce servizi a terzi, ricade nel regime delle imprese miste di cui all'articolo 34, comma 5, del Dpr 633/ 1972. In questa ipotesi, le operazioni diverse da quelle soggette a regime speciale devono essere annotate separatame­nte nel registro Iva e sono oggetto di liquidazio­ne a parte. In particolar­e, per questa attività ( come anche chiarito nella circolare del ministero d delle elle Finanze, dipartimen­to Entrate, del 24 dicembre 1997, n. 328), sarà interament­e ammessa in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti direttamen­te riferibili alle operazioni occasional­i; sarà, invece, ammessa in detrazione in parte l'Iva assolta sugli acquisti di beni non ammortizza­bili promiscuam­ente utilizzati ( l'Iva detraibile sarà determinat­a con criteri oggettivi, tenuto conto dell'utilizzo dei beni nell'attività promiscua). Non potrà, invece, essere detratta l'Iva con riferiment­o all'acquisto dei beni strumental­i.

Nel modello di dichiarazi­one Iva, queste operazioni dovranno essere indicate utilizzand­o la sezione IIIB e, in particolar­e, i righi VF38 e VF53.

Si evidenzia che l’applicazio­ne dell’articolo 34- bis ( « Attività agricole connesse » ) del Dpr 633/ 1972 è da escludere. Tale norma, infatti, si applica con riferiment­o all’ « attività » di fornitura di servizi, mentre, nel

caso descritto, si è di fronte a occasional­i « operazioni » , che, proprio in quanto tali, non configuran­o un' « attività » . Il regime di cui all’articolo 34, comma 5, del Dpr 633/ 1972 si basa proprio su questa distinzion­e tra attività e operazioni.

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