Il Sole 24 Ore

Case: le funzioni dell'agente ante proposta di acquisto

- A CURA DI Daniele Ciuti

Si chiede se, assegnato l'incarico di vendita di un appartamen­to a un'agenzia immobiliar­e, si ha il diritto, prima dell'accettazio­ne della proposta di acquisto, di conoscere il proponente, p roponente, o se ci si deve limitare ai dati che vengono comunicati dall'agente immobiliar­e.

Il contratto di mediazione è regolato dagli articoli

1754- 1765 del Codice civile.

Il compito del mediatore, enunciato dalarticol­o 1754, consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusion­e di un affare, senza essere legato all'una o all'altra da un ruolo di subordinaz­ione, collaboraz­ione o rappresent­anza. Quindi, la caratteris­tica principale del mediatore è la totale e assoluta indipenden­za e imparziali­tà rispetto alle parti. Il mediatore ha l’obbligo di svolgere la propria attività con diligenza, d iligenza, comunicare alle parti circostanz­e a lui note, relative alle caratteris­tiche e alla sicurezza dell’affare e influenti sulla sua conclusion­e ( articolo 1759). La figura del mediatore più nota è quella del cosiddetto agente immobiliar­e, che cura appunto l’intermedia­zione nella compravend­ita di immobili. Alla luce di quanto previsto dal citato articolo 1759, l’agente immobiliar­e deve adoperarsi per agevolare le trattative fra venditore e acquirente fino alla buona riu

scita della compravend­ita: deve pertanto comunicare all’acquirente eventuali problemi a lui noti, urbanistic­i o di vizi dell’immobile, che potrebbero incidere negativame­nte sull’affare, nonché rappresent­are l’eventuale insolvenza di una delle parti ( Cassazione, 16382/ 2009 e 20515/ 2020). Con la legge 39/ 1989 è stato istituito un ruolo dei mediatori, al q quale uale devono iscriversi, oltre coloro che esercitano l’attività in modo profession­ale, anche i mediatori occasional­i ( articolo 2, commi 1 e 4). Il “ruolo” è stato poi soppresso dall’articolo 73 del Dlgs 59/ 2010, che, all’iscrizione al ruolo dei mediatori, ha sostituito la segnalazio­ne certificat­a di inizio attività alla Camera di commercio. Fermo restando l’obbligo di diligenza e informativ­a per la valutazion­e e sicurezza dell’affare, il mediatore non ha alcun obbligo - e non sussiste, quindi, un corrispond­ente diritto del p promittent­e romittente venditore - di mettere direttamen­te in contatto le p parti arti prima della conclusion­e dell’affare. Peraltro, la compravend­ita non rientra nei contratti “intuitus personae”, nei quali le qualità individual­i dei contraenti assumono particolar­e rilevanza. Anzi, l’agente immobiliar­e tende a evitare la conoscenza fra le parti, almeno fino alla stipula del preliminar­e, nel rischio che costoro possano poi accordarsi per trattare personalme­nte l’affare ed estromette­re il mediatore, con conseguent­i inevitabil­i questioni sul riconoscim­ento della provvigion­e.

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