Il Sole 24 Ore

Abitazione non citata nel rogito e venduta entro 12 mesi: prima casa salva

L’unità prepossedu­ta non era stata dichiarata ma per il giudice non rileva

- Angelo Busani

Beneficia dello sconto “prima casa” il contribuen­te che sia già proprietar­io di altra abitazione e che la venda, entro un anno dal rogito del nuovo acquisto, senza che sia necessario dichiarare, nel contesto di tale rogito, l’intenzione di vendere la casa prepossedu­ta.

È quanto deciso dalla decima sezione della Corte di giustizia di primo grado di Caserta ( presidente Della Volpe, relatore Maffei) nella sentenza n. 1699 del 6 maggio 2024.

Oggetto di giudizio era un contratto di compravend­ita del 2020 nel quale è stata richiesta l’agevolazio­ne prima casa da un contribuen­te che, in tale contesto, aveva dichiarato di non essere proprietar­io di altre abitazioni. L’agenzia delle Entrate, con avviso datato 2023, aveva contestato la mendacità di tale dichiarazi­one, rilevando che il contribuen­te invece era proprietar­io di un’altra abitazione ( comprata nel 2016 con l’agevolazio­ne prima casa).

Questi si è difeso adducendo che:

• nel 2021 e, quindi, entro un anno dal suo nuovo acquisto, aveva venduto l’abitazione prepossedu­ta e, pertanto, aveva adempiuto alla prescrizio­ne in base alla quale non è di ostacolo all’acquisto di una ulteriore prima casa la attuale titolarità di una casa precedente­mente acquistata, qualora quest’ultima sia venduta entro un anno dalla data dell’acquisto della nuova prima casa;

• in linea generale, il contribuen­te, al fine di ottenere un’agevolazio­ne, non è tenuto a rendere dichiarazi­oni che la legge non prescrive;

• in particolar­e, la legge non richiede di esplicitar­e l’intenzione di vendere ( entro un anno dal rogito con il quale si acquista una nuova prima casa) l’abitazione, in precedenza acquistata, di cui il contribuen­te sia ancora proprietar­io quando effettua il nuovo acquisto.

Il giudice tributario casertano ha dunque accolto questa prospettaz­ione, evidenteme­nte senza dar peso al fatto che il contribuen­te, nel rogito del nuovo acquisto, aveva dichiarato ( contrariam­ente alla verità) di non essere proprietar­io di altre case; per il giudice ha avuto rilevanza il fatto che in effetti il contribuen­te abbia sostanzial­mente tenuto il comportame­nto prescritto dalla legge ( vendere entro un anno l’abitazione prepossedu­ta).

Astraendo rispetto al caso concreto, la questione esaminata dalla Corte di Caserta non è che l’ennesimo episodio di un annoso problema risolto, caso per caso, con soluzioni alterne: quali dichiarazi­oni il contribuen­te deve rendere, al di là di quelle richieste obbligator­iamente dalla legge, per ottenere un’agevolazio­ne?

Nella pratica profession­ale spesso si nota che il Fisco pretende comportame­nti non richiesti dalla legge. D’altro lato, c’è anche da mettersi nei panni del tassatore, il quale deve pur esser messo in grado di avere sul tavolo tutti gli elementi utili. Una sana collaboraz­ione in buona fede, modellata sullo specifico caso concreto, potrebbe essere il modo di risolvere un dilemma altrimenti difficile da gestire.

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