Assemblee, il limite alle deleghe
Il nostro condominio, di oltre 15 condomini, è senza alcuna forma di regolamento. Quello contrattuale si dice che è stato «disperso». L’assemblea si tiene nell’abitazione dell’amministratore. Affianca l’amministratore anche la moglie che, in virtù di numerose deleghe in possesso, può influire positivamente/negativamente sulle decisioni conclusive e, ovviamente, sull’operato, in questo caso amministratore/coniuge. Tutto regolare?
Lettera firmata — via email Per prima cosa è opportuno verificare se davvero nessuno dei condomini è in possesso di una copia del regolamento. In caso negativo, se, neppure in seguito ad una visura presso l’agenzia delle Entrate–settore servizi di pubblicità immobiliare, si accerta l’eventuale trascrizione del regolamento, si può chiedere che la sua formazione e approvazione venga inserita dall’amministratore nell’ordine del giorno della prossima assemblea. L’approvazione del regolamento richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Il primo comma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale, ossia 200 millesimi; per incorrere nel divieto si devono quindi oltrepassare entrambi i limiti. Al di sotto della soglia prevista, un limite al numero di condomini che possono essere rappresentati dallo stesso delegato può essere previsto dal regolamento.se non sussistono situazioni di conflitto d’interessi o impedimenti d’altra natura, il coniuge dell’amministratore può legittimamente partecipare all’assemblea come delegato. Anche se, effettivamente, il fatto che l’assemblea si tenga nell’abitazione dell’amministratore e con la presenza del coniuge come delegato non sembra essere una situazione che possa garantire una discussione serena.
Con la consulenza di Germano Palmieri