AL-ITA-LIA È PER SEMPRE EMERGENZA O NO, C’È LO STATO
Il legame tra Italia Trasporto Aereo (Ita) e la cosa pubblica andrà oltre la fase iniziale. La ex compagnia di bandiera? Mai citata nello statuto, eppure... Presidente, ceo e rappresentanze aziendali, ma del mercato non c’è traccia
Ci risiamo. Di nuovo assistiamo all’intervento dello Stato che si realizza addirittura attraverso la costituzione per legge di società per azioni interamente controllate dalla mano pubblica.
È il caso di Italia Trasporto Aereo, costituita con decreto del ministro dell’economia (di concerto con altri ministri: Infrastrutture, Sviluppo, Lavoro) del 9 ottobre 2020, puntualmente registrato alla Corte dei Conti il successivo 30 ottobre. A sua volta, il decreto costitutivo trova la sua fonte di legittimazione nel decreto legge «Cura Italia» (decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e successivamente ritoccato.
È dunque la norma emergenziale a prevedere la possibilità che per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo si possa costituire una nuova società, interamente controllata dal ministero dell’economia o da una società a prevalente partecipazione pubblica. Il decreto emergenziale stabilisce che, una volta costituita la società, Italia Trasporto Aereo, una volta nominati i suoi organi sociali ed adottato, sempre con decreto interministeriale, il suo statuto e le norme di funzionamento, le successive eventuali modifiche statutarie e le successive nomine degli organi sociali sarebbero tornate nel binario normale del Codice civile.
Strategie a lungo
In realtà, il modo di costituzione crea un cordone ombelicale tra la società e lo Stato destinato a durare ben oltre il primo mandato degli amministratori, ben oltre la fase iniziale. È infatti il decreto legge base, in una sua successiva modifica, a stabilire, a imporre che gli amministratori della neo costituita società debbano redigere ed approvare, a spron battuto, il piano industriale «di sviluppo e ampliamento dell’offerta», comprendente anche «strategie strutturali di prodotto». Il piano deve essere sottoposto per un parere al Parlamento e alla Commissione europea per quanto di sua competenza. La discussione al riguardo è di piena attualità.
Se si scorre il decreto costitutivo della società Italia Trasporto Aereo e il suo Statuto, sui quali torneremo tra poco, colpisce il fatto che Alitalia non venga mai nominata. Eppure, come noto, il caso Alitalia, il tentativo di porre fine alla sua tormentata e davvero poco edificante vicenda, sta a base della costituzione della nuova società. È sempre il decreto legge base a dirci senza mezzi termini che il piano industriale di Italia Trasporto
Aereo «può prevedere», guarda caso, anche l’acquisto o l’affitto di rami d’azienda di imprese di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria.
Vertici e sindacati
È interessante soffermarsi su qualche aspetto dell’atto costitutivo e dello statuto di Italia Trasporto Aereo perché, come spesso avviene, proprio negli interventi emergenziali, in apparenza del tutto eccezionali ed occasionali, si trovano spunti che possono costituire germogli o cattive radici, a seconda del caso e delle varie opinioni, di un futuro imprenditoriale in cui forte sia di nuovo la presenza della mano pubblica. Iniziamo da alcuni aspetti che lo statuto affronta, innovando anche rispetto alla prassi delle grandi società quotate in mano pubblica. Anzitutto lo statuto prevede un rigoroso elenco di cause di incompatibilità o decadenza e la procedura da seguire nell’ipotesi in cui, durante il mandato, si verifichi una di tali cause. Eccezionalmente, nonostante il sopravvenire dell’impedimento, il Consiglio può autorizzare l’amministratore colpito per rimanere in carica fino alla fine del mandato. I requisiti si allineano ai requisiti richiesti agli amministratori dei settori protetti (banche, assicurazioni, ecc.). Una direzione, questa, quantomai opportuna per tutte le grandi corporation.
Sempre in tema di amministratori, lo statuto disciplina in modo analitico i criteri da seguire per la determinazione del trattamento economico del presidente e dell’amministratore delegato, raccomandando l’adozione di criteri oggettivi e trasparenti, e una correlazione con l’ampiezza delle deleghe, un equilibrio tra componente variabile (legata al raggiungimento di specifici obiettivi) e componente fissa, con meccanismi chiari di previsione di eventuali trattamenti di componenti di fine mandato. La relazione sulla remunerazione, soggetta a voto vincolante per la parte relativa alla politica che si intende adottare, viene recepita anche se non si tratta di società quotate.
Ed ancora, viene prevista la costituzione di un comitato paritetico, composto da consiglieri e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali «ai fini della consultazione preventiva sulle linee strategiche nella società che abbiano rilevante impatto sulle condizioni di lavoro, sull’occupazione e sullo sviluppo dell’azienda». Una novità quasi assoluta, che ricorda l’esperienza inglese e che costituisce uno dei possibili modi per dar corpo alle esigenze di tutela degli stakeholder, che oggi si invocano.
La presa statale, diretta e totalitaria, sarà permanente
Gli omissis
Ma lo statuto e l’atto costitutivo sono silenti su altri punti.
Non si recepisce, come sarebbe stato possibile, ancorché non si tratti di società quotata, il Codice di autodisciplina. La società, costituita senza il controllo codicistico di legalità del notaio o dell’autorità giudiziaria, è sottratta all’applicazione del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica del 2016 (che dovrebbe garantire nei confronti degli usi impropri e degli impropri straripamenti delle «società pubbliche»). Lo statuto tace sugli eventuali limiti e sulle condizioni alla circolazione delle azioni. La società è autorizzata, occorrendo, a valersi dell’avvocatura di Stato.
Abbastanza, tutto ciò, per legittimare l’impressione che la presa diretta e totalitaria della mano pubblica non sia una modalità di avvio della nuova società per il trasporto aereo, ma sia una caratteristica destinata a permanere. La prospettiva del mercato è lontana, non si intravede neppure.
La vicenda non può allora non suscitare molti interrogativi sul possibile nuovo corso dell’intervento pubblico nell’attività imprenditoriale, in particolare sui settori strutturali e portanti dell’economia del Paese.