Il requisito dell’indipendenza
Avendo un alloggio, funzionalmente indipendente con tutte le utenze, ma con accesso da cancelletto in corte in comune con un altro alloggio, vorrei sapere se l’accesso autonomo è sempre una condizione imprescindibile per poter usufruire del superbonus del 110%. In caso di risposta affermativa quali sono i massimali di spesa?
Lettera firmata — via email Ha diritto al superbonus. Con il decreto Agosto e la legge di Bilancio 2021 si è chiarito con opportune precisazioni l’ambito di applicazione dell’agevolazione rispetto al testo originario del decreto Rilancio, risolvendo alcuni dubbi interpretativi come il suo. Il decreto Agosto ha, infatti, effettuato una prima modifica normativa precisando che «per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». Questo è di fatto la situazione del nostro lettore e ricalca quella, ad esempio, di molti complessi di villette a schiera organizzati come condomini orizzontali. La legge di Bilancio ha poi ulteriormente modificato la norma originaria ,aggiungendo che «Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». I due requisiti (accesso e impianti) non sono alternativi tra loro ma devono verificarsi entrambi. Per abitazioni come quella del nostro lettore il massimale di spesa per il cappotto termico è di 50 mila euro, quella per la sostituzione della centrale termica di 30 mila.