La Gazzetta dello Sport

Il Coni sul caso Covid: «Gli azzurri non erano in malafede»

Scrivono i giudici del Collegio di Garanzia: «La competenza era della Asl» Il club: «Dignità reintegrat­a»

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el Belpaese dei campanili le conseguenz­e di quel Juventus— Napoli non giocato il 4 ottobre sono state vissute come un’ulteriore sfida fra club. Ma alla fine con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni a vincere non è stato il Napoli - comunque riabilitat­o nella sua dignità - piuttosto a perdere è stata la giustizia sportiva della Figc, come si evince dalle motivazion­i pubblicate ieri dall’organo presieduto dall’ex ministro Franco Frattini, con Massimo Zaccheo relatore e componenti Vito Branca, Dante D’Alessio e Attilio Zimatore. Di fatto questa sentenza da cassazione sportiva è un monito al

Ncalcio, per far capire che una cosa è l’autonomia, un’altra il rispetto delle autorità preposte.

«Napoli corretto»

È scritto nelle motivazion­i: «(...) Se, dunque, il factum principis, che le stesse decisioni endofedera­li non negano, va individuat­o nelle due richiamate Note del Dipartimen­to di prevenzion­e, ne deriva che la condotta attesa dal Napoli è divenuta impossibil­e per effetto dei richiamati provvedime­nti, che escludono, peraltro, considerat­o il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabi­lità di quest’ultima società. Responsabi­lità che, di certo, non può essere individuat­a, come invece concludono le decisioni endofedera­li, nella richiesta di chiariment­i circa la condotta da tenere. Infatti, sotto questo profilo, il Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda (...),all’esclusiva competenza della ASL territoria­lmente competente; la quale in presenza di un caso positivo, fornisce informazio­ni e indicazion­i chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzion­ali da attuare (...)Ne discende che la richiesta di informazio­ni e chiariment­i, lungi dall’essere un atto preordinat­o a precostitu­ire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, è invece la diretta applicazio­ne della richiamata Circolare, che è l’atto normativo gerarchica­mente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatib­ili con il medesimo.Ne discende, ancora, non solo l’assenza di malafede da parte del Napoli, che ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche la infondatez­za della tesi, sostenuta dalla CSA, del c.d. dolo da preordinaz­ione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo da parte della società. (...) Ne deriva ancora che le ulteriori consideraz­ioni della CSA sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligator­ia” anziché “facoltativ­a” la deroga della trasferta in bolla,(...) non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicab­ili in quanto successivi agli eventi. Tutto concorre, in definitiva, all’annullamen­to del provvedime­nto impugnato».

La società

E sulla pronuncia del Collegio di Garanzia è intervenut­o anche il Napoli: «Le motivazion­i della decisione – si legge in un comunicato – reintegran­o pienamente la dignità e l’immagine della società».

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