HUNZIKER E BONGIORNO
IL DDL NON È ANCORA LEGGE. E, PER ORA, LE MAMME SONO PENALIZZATE RISPETTO AI PAPÀ
So che lei si è spesso pronunciata a favore della possibilità, per le madri, di trasmettere il cognome ai figli e ho sentito che di recente c’è stata qualche novità sull’argomento: mi può spiegare di che cosa si tratta? Ludovica
Il 24 settembre 2014 è stato approvato alla Camera il Disegno di Leggerecantedisposizioni inmateriadi attribuzione del cognome ai figli. Esso prevede che, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, i genitori possano attribuirgli - secondo la loro volontà - il cognome del padre o quello della madre, oppurequellidi entrambinell’ordine concordato; prevede inoltre che, in caso di mancato accordo, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Il Ddl, dopo essersi arenato al Senato per oltre due anni, dal 20 giugno 2017 risulta in corso di esame alla IICommissionepermanente(Giustizia). Nell’attesa chedivenisse leggeèintervenuta la sentenza della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2016 n. 286, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma - desumibile dalle disposizioni del codice civile inmateria di filiazione (legittima, naturaleedi adozione)- nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognomematerno, ritenendo che questa preclusione implichi un’irragionevole diversità di trattamento tra i coniugi - con lesione del diritto di uguaglianza e pari dignitàmorale e giuridica -, oltre a pregiudicare il diritto all’identità personale del minore (che comporta il connesso diritto del figlio a essere identificato, sindalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di ambo i genitori). Aseguitodi questa pronuncia, oggi le coppie possono decidere di comune accordo di dare al figlio il doppio cognome, paterno e materno. Ma ove non c’è accordo tutto resta invariato. Ebbene, continuando a mancare una nuova e completa regolamentazione legislativadellamateria, e alloscopodi chiarire alcuni aspettipratici agli uffici amministrativi che ricevono le dichiarazionidinascita, loscorso14giugno2017 è intervenutaunacircolare delministero dell’Interno. In essa si è precisato, tra l’altro, che l’accordo tra i genitori non dev’essere dimostrato, ma viene pre-
sunto; ovvero, gli uffici dello Stato civile non possono richiedere al genitore che va a registrare la nascita una prova scritta dell’accordo stabilito con l’altro. Inoltre, e inmododecisamente inatteso, lastessacircolarehaprecisatoche - in considerazione della circostanza per cui la sentenza del 2016 si riferisce alla trasmissione “anche” del cognomematerno - deve ritenersi possibile, per ora, procedere soltanto alla posposizione delcognomematernoaquellopaterno: il cognome materno non si può, cioè, usare per primo. Si è infine evidenziato che lenovitàsulcognomematernotrovanoapplicazionepergli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta, avvenuta inG.U. il 28.12.2016. Per quelli precedenti, la modifica del cognome resta possibile secondo la disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss. delDPR n. 396/2000. A fronte di questa rigida indicazione operativa secondo cui il cognomematerno deve venire per secondo - quasi a ribadirne la subalternità rispetto a quello del padre -, è importante chiedere con fermezza che si porti subito a conclusione l’iter parlamentare del DisegnodiLeggeper superarel’assurdo ordinegerarchicointrodottodalla circolare: le donne devono poter attribuire il loro cognome senza limitazioni.