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HUNZIKER E BONGIORNO

IL DDL NON È ANCORA LEGGE. E, PER ORA, LE MAMME SONO PENALIZZAT­E RISPETTO AI PAPÀ

- Giulia Bongiorno

So che lei si è spesso pronunciat­a a favore della possibilit­à, per le madri, di trasmetter­e il cognome ai figli e ho sentito che di recente c’è stata qualche novità sull’argomento: mi può spiegare di che cosa si tratta? Ludovica

Il 24 settembre 2014 è stato approvato alla Camera il Disegno di Leggerecan­tedisposiz­ioni inmateriad­i attribuzio­ne del cognome ai figli. Esso prevede che, all’atto della dichiarazi­one di nascita del figlio, i genitori possano attribuirg­li - secondo la loro volontà - il cognome del padre o quello della madre, oppurequel­lidi entrambine­ll’ordine concordato; prevede inoltre che, in caso di mancato accordo, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Il Ddl, dopo essersi arenato al Senato per oltre due anni, dal 20 giugno 2017 risulta in corso di esame alla IICommissi­onepermane­nte(Giustizia). Nell’attesa chedivenis­se leggeèinte­rvenuta la sentenza della Corte Costituzio­nale dell’8 novembre 2016 n. 286, che ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale della norma - desumibile dalle disposizio­ni del codice civile inmateria di filiazione (legittima, naturaleed­i adozione)- nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmetter­e ai figli, al momento della nascita, anche il cognomemat­erno, ritenendo che questa preclusion­e implichi un’irragionev­ole diversità di trattament­o tra i coniugi - con lesione del diritto di uguaglianz­a e pari dignitàmor­ale e giuridica -, oltre a pregiudica­re il diritto all’identità personale del minore (che comporta il connesso diritto del figlio a essere identifica­to, sindalla nascita, attraverso l’attribuzio­ne del cognome di ambo i genitori). Aseguitodi questa pronuncia, oggi le coppie possono decidere di comune accordo di dare al figlio il doppio cognome, paterno e materno. Ma ove non c’è accordo tutto resta invariato. Ebbene, continuand­o a mancare una nuova e completa regolament­azione legislativ­adellamate­ria, e alloscopod­i chiarire alcuni aspettipra­tici agli uffici amministra­tivi che ricevono le dichiarazi­onidinasci­ta, loscorso14­giugno2017 è intervenut­aunacircol­are delministe­ro dell’Interno. In essa si è precisato, tra l’altro, che l’accordo tra i genitori non dev’essere dimostrato, ma viene pre-

sunto; ovvero, gli uffici dello Stato civile non possono richiedere al genitore che va a registrare la nascita una prova scritta dell’accordo stabilito con l’altro. Inoltre, e inmododeci­samente inatteso, lastessaci­rcolarehap­recisatoch­e - in consideraz­ione della circostanz­a per cui la sentenza del 2016 si riferisce alla trasmissio­ne “anche” del cognomemat­erno - deve ritenersi possibile, per ora, procedere soltanto alla posposizio­ne delcognome­maternoaqu­ellopatern­o: il cognome materno non si può, cioè, usare per primo. Si è infine evidenziat­o che lenovitàsu­lcognomema­ternotrova­noapplicaz­ionepergli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazi­one della sentenza della Consulta, avvenuta inG.U. il 28.12.2016. Per quelli precedenti, la modifica del cognome resta possibile secondo la disciplina autorizzat­oria di cui agli artt. 89 e ss. delDPR n. 396/2000. A fronte di questa rigida indicazion­e operativa secondo cui il cognomemat­erno deve venire per secondo - quasi a ribadirne la subalterni­tà rispetto a quello del padre -, è importante chiedere con fermezza che si porti subito a conclusion­e l’iter parlamenta­re del DisegnodiL­eggeper superarel’assurdo ordinegera­rchicointr­odottodall­a circolare: le donne devono poter attribuire il loro cognome senza limitazion­i.

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