Il tradimento di un amico giustifica le botte?
PICCHIA IL COMPAGNO FRATERNO CHE LO TRADISCE CON LA SUA DONNA E VIENE (QUASI) ASSOLTO
P icchiare, bastonandolo conilmanico di un’accetta, il migliore amicoreo di aver avutouna relazionecon lapropria
fidanzata, èreato, mala ragioneper cui lo si è fatto costituisce un’attenuante che vale una sensibile riduzione della pena: da due anni a cinque mesi. La
sentenza emessa da un giudice del Tribunale di Varese può lasciare stupiti, ma è giuridicamente fondata. L’art. 62 n. 2 Codice Penale prevede un’attenuante generica per chi commette un reato «in uno stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui» e l’ingiustizia, per la Cassazione, non è soggettiva, ma deve essere obiettiva e quindi intesa come contrarietà a regole giuridiche morali e sociali reputate tali in un determinato momento e per la collettività in cui avviene. Il che, però, lascia qualche perplessità perché la“morale” e le collettività non sono sempre uguali e condivisibili e mutano nel tempo, basti pensare che non moltissimi anni fa è stato abrogato il delitto d’onore, che prevedeva una pena attenuata per chi uccideva il coniuge fedifrago. Estendendo il concetto espresso dal giudice, si potrebbe pensare che, nel medesimo stato d’ ira e con la medesima giustificazione, il“tradito” avrebbe potuto bastonare anche la fidanzata, ottenendo la medesima attenuante. Le sentenze hanno sempre un effetto, possono essere fondate nel caso a cui essesi riferiscono, ma costituiscono un precedente, che può anche essere “frainteso”; bisognerà aspettare di vedere se i Giudici diAppello e di Cassazione condividono.