Quindi l’ergastolo non è quasimai ergastolo?
CONDANNATO PER OMICIDIO, ERA INLIBERTÀ CONDIZIONALE. ED È STATO ANCORA ARRESTATO
L’articolo 27 della Costituzione identifica nella rieducazione del condannato la funzione della pena
che gli viene irrogata. Ecco perché sarebbe inutile e ingiustificato tenere in carcere a vita chi risponde positivamente al trattamento penitenziario. Persino, secondo la Corte europea, quando si tratti di ergastolo ostativo, cioè sulla carta escluso da benefici e misure alternative, riguardando condannati collegati alla criminalità organizzata. L’ergastolo senza possibilità di revisione della pena, infatti, è stato ritenuto una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché degradante e inumano. Dal 1986, l’ergastolano può essere ammesso alla libertà condizionale, cioèusciredal carcere, dopoaver scontato
almeno 26 anni, neppure effettivi, essendo concedibile anche la liberazione condizionale, cioè una riduzione di 45 giorni per ogni semestre espiato, sempre che abbia tenuto, però, una condotta che dimostri il suo ravvedimento. Contale termine, peraltro, non deve intendersi il pentimento, la cui sincerità è difficile da accertare o il riconoscimento dell’errore commesso, ma un comportamento che consenta una prognosi positiva sul futuro rispetto delle leggi. Quandouncondannatoviene scarcerato, quale che sia il reato, la persona da esso offesa non deve essere avvisata ameno che (e questa è una novità introdotta ultimamente) non si tratti della revoca di misure cautelari adottate per reati con violenza sulla persona.