Subìte violenza verbale? Denunciatela, è un reato
IL CODICE PENALE PUNISCE ANCHE INSULTI E MINACCE, NON SOLO LE AGGRESSIONI FISICHE
Le scrivo per sapere se la violenza che può essere denunciata è solo quella fisica. Dopo circa un anno di matrimonio, duemesi fa la miamigliore amica si è separata: non facevano altro che litigare, anche se per fortuna lui non l’hamai picchiata. Ogni volta che si vedono, però, la minaccia e la insulta davanti alla loro figlia adolescente, che oltretutto dovrebbe aiutare a mantenere. Sono molto preoccupata, pensando a quello che leggiamo sui giornali, e ho paura che la situazione possa degenerare. Franca
Non bisogna assolutamente credere che solo le aggressioni fisiche integrino un reato. La violenza, anche quando si manifesta in aggressioni verbali e minacce non seguite (ancora) da percosse con lesioni sul corpo, dev’essere denunciata. In generale, tenga presente che il nostro codice penale prevede, all’art. 572, il reato dimaltrattamenti contro familiari e conviventi (comemodificato dalla legge 1 ottobre 2012 n. 172), che consente di punire condottemaltrattanti che si verificano non solo all’interno di un nucleo familiare basato sulmatrimonio, ma anche nell’ambito di qualunque relazione stabile che risulti caratterizzata - per un apprezzabile periodo di tempo - da vincoli affettivi, da protezione reciproca e aspettative di reciproco aiuto assimilabili a quelli tradizionalmente propri di una famiglia. La norma riguarda pure le nuove forme di “famiglie di fatto”. La giurisprudenza anche recentissima (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.01.2018, n. 3356) ribadisce che «in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima
una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione: la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori (...) dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco». Inaltreparole: il reatopuòconfigurarsi anche nel caso di una coppia che si sia separata (legalmente o solo di fatto) perché, sebbene la separazione faccia venir meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia intatti i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale emateriale, nonché - in presenza di figli - quelli di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale emateriale dei figli stessi. Stia vicina alla sua amica e la aiuti a comprendere che è assolutamente necessario tutelarsi rivolgendosi a un avvocato: sottovalutare la violenza, anche “solo” verbale, è un rischio enorme.
Giulia Bongiorno