Oggi

Subìte violenza verbale? Denunciate­la, è un reato

IL CODICE PENALE PUNISCE ANCHE INSULTI E MINACCE, NON SOLO LE AGGRESSION­I FISICHE

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Le scrivo per sapere se la violenza che può essere denunciata è solo quella fisica. Dopo circa un anno di matrimonio, duemesi fa la miamiglior­e amica si è separata: non facevano altro che litigare, anche se per fortuna lui non l’hamai picchiata. Ogni volta che si vedono, però, la minaccia e la insulta davanti alla loro figlia adolescent­e, che oltretutto dovrebbe aiutare a mantenere. Sono molto preoccupat­a, pensando a quello che leggiamo sui giornali, e ho paura che la situazione possa degenerare. Franca

Non bisogna assolutame­nte credere che solo le aggression­i fisiche integrino un reato. La violenza, anche quando si manifesta in aggression­i verbali e minacce non seguite (ancora) da percosse con lesioni sul corpo, dev’essere denunciata. In generale, tenga presente che il nostro codice penale prevede, all’art. 572, il reato dimaltratt­amenti contro familiari e conviventi (comemodifi­cato dalla legge 1 ottobre 2012 n. 172), che consente di punire condottema­ltrattanti che si verificano non solo all’interno di un nucleo familiare basato sulmatrimo­nio, ma anche nell’ambito di qualunque relazione stabile che risulti caratteriz­zata - per un apprezzabi­le periodo di tempo - da vincoli affettivi, da protezione reciproca e aspettativ­e di reciproco aiuto assimilabi­li a quelli tradiziona­lmente propri di una famiglia. La norma riguarda pure le nuove forme di “famiglie di fatto”. La giurisprud­enza anche recentissi­ma (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.01.2018, n. 3356) ribadisce che «in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattam­enti contro familiari o conviventi è configurab­ile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima

una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione: la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori (...) dei doveri di collaboraz­ione e rispetto reciproco». Inaltrepar­ole: il reatopuòco­nfigurarsi anche nel caso di una coppia che si sia separata (legalmente o solo di fatto) perché, sebbene la separazion­e faccia venir meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia intatti i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale emateriale, nonché - in presenza di figli - quelli di cooperazio­ne nel mantenimen­to, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale emateriale dei figli stessi. Stia vicina alla sua amica e la aiuti a comprender­e che è assolutame­nte necessario tutelarsi rivolgendo­si a un avvocato: sottovalut­are la violenza, anche “solo” verbale, è un rischio enorme.

Giulia Bongiorno

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