Perché l’Italia è stata condannata per Provenzano?
LOHADECISO LACORTEDI STRASBUR GOPERCHÉ NEL 2016, NEGLI ULTIMI MESI PRIMA DELLA SUA MORTE, IL BOSS RESTÒDETENUTOCON IL REGIME DEL 41 BIS
Per l’articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, che vincola tutti gli Stati membri della Comunità europea, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. L’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario fissa un regime carcerario speciale particolarmente severo, fra gli altri, per i detenuti per associazione mafiosa, al fine di impedire loro eventuali contatti con le organizzazioni criminali e di impartire ordini, pur stando in carcere. Questo regime, rinnovato di periodo in periodo, non è in contrasto con la Convenzione, ma occorre che esso venga applicato per prevenire rischi concreti e attuali. Se un detenuto è in condizioni fisiche e soprattutto mentali gravemente deteriorate, è assai difficile che possa tenere contatti con ilmondo esterno, sicché il rinnovo del carcere duro, se pure inizialmente giustificato, può diventare unamisura eccessiva che finisce per essere inumana. E questo vale per ogni detenuto, a prescindere dalla sua pericolosità e daidelitti che ha commesso, essendo la funzione della pena soprattutto rieducativa. La Corte ha giudicato poco convincenti le ragioni addotte per la prosecuzione del regime speciale nei confronti di Bernardo Provenzano, in occasione dell’ultimo rinnovo del 41 bis nel marzo 2016. Tuttavia, ritenendo che l’affermazione del principio sia sufficiente da sola a compensare l’accertato danno morale, non ha imposto, come di solito accade, alcun risarcimento all’Italia. Ogni sentenza è frutto di un compromesso onorevole fra interessi contrapposti e, senza mettere in discussione la lotta alla mafia, questa sancisce il diritto di ogni detenuto di ricevere un trattamento che non risulti inutilmente afflittivo.