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Sesei incarcerep­er l’omicidiode­i tuoi genitori, puoieredit­are la lorocasa?

MARTINA GIACCONI È STATA CONDANNATA A 16 ANNI. MA I PARENTI CREDONOCHE LEI SIA INNOCENTE

- Caterina Malavenda avvocato

I n via di principio, direi propriodin­o, vistoche l’articolo 463 del Codice civile inserisce, fra i soggetti indegnia ereditare dal genitore, anche chi loabbiavol­ontariamen­te ucciso, escludendo­lo dalla sua succession­e. Sarebbe singolare, infatti, che il figlio omicida, magari per ragioni non patrimonia­li, finisca per ricavare anche un utile economicod­al suoatto. Perché l’indegnità possa esser fatta valere occorre che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, perché solo allora potrà giuridicam­ente parlarsi di omicidio e, dunque, ritenere il figlio un assassino.

L’indegnità a succedere, però, come ha stabilito più volte la Cassazione, deve essere accertata e dichiarata con sentenza, su istanza di almeno uno degli altri eredi, ovecenesia­no:

si tratta, infatti, di unacausadi esclusione dalla succession­e e non di un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimonia­le. Una sorta di punizione accessoria, che si aggiunge a quella principale, comminata dal giudice penale. Tuttavia, se nessuno degli aventi dirit- to agisce per far dichiarare l’indegnità, o se non ce ne sono, anche l’indegno che haucciso i genitori puòeredita­re i loro beni.

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