Le ferie si possono ereditare anche in Italia?
DUE DONNE TEDESCHE HANNO POTUTO OTTENERE L’ INDENNITÀ PER QUELLE DEI MARITI DEFUNTI
Con la sentenza C-569/16 del 6 novembre 2018,
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che agli eredi di un lavoratore deceduto spetta il diritto di ricevere un’indennità finanziaria per le ferie annuali maturate e non godute.
Nell’ordinamento italiano, le ferie annuali sono un diritto irrinunciabile previsto dalla Costituzione all’art. 36, comma 3. Il lavoratore ha diritto a un periodo minimodi ferie annue pari a quattro settimane, che va necessariamente goduto, salvo se termina il rapportodi lavoro: inquestocasole ferie maturate e non godute verranno pagate (articolo 10 del decreto legislativo 66/2003).
Nel caso in cui il dipendentemuoia, il diritto al controvalore economico delle ferie non godute va ai suoi eredi. Per le competenze di fine rapporto (tra cui le ferie non godute) si applica l’ordinaria disciplina in tema di successione ereditaria.
Gli eredi del defunto hanno diritto, per successione, all’indennità sostitutiva - vale a dire, il controvalore economico - delle ferie non godute, secondo le disposizioni del testamento o, in mancanza di esso, della successione legittima. Il trattamento di fine rapporto (Tfr) e l’indennità sostitutiva del preavviso (cioè il trattamento economico che sarebbe spettato se il preavviso di termine rapporto fosse stato lavorato) spettano, per diritto proprio e secondo il bisogno di ciascuno, al coniuge, ai figli e - se viventi a carico del defunto - ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (articolo 2122 del Codice civile).