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Le ferie si possono ereditare anche in Italia?

DUE DONNE TEDESCHE HANNO POTUTO OTTENERE L’ INDENNITÀ PER QUELLE DEI MARITI DEFUNTI

- Raffaele Fabozzi docente di Diritto del lavoro alla Luiss Guido Carli di Roma

Con la sentenza C-569/16 del 6 novembre 2018,

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che agli eredi di un lavoratore deceduto spetta il diritto di ricevere un’indennità finanziari­a per le ferie annuali maturate e non godute.

Nell’ordinament­o italiano, le ferie annuali sono un diritto irrinuncia­bile previsto dalla Costituzio­ne all’art. 36, comma 3. Il lavoratore ha diritto a un periodo minimodi ferie annue pari a quattro settimane, che va necessaria­mente goduto, salvo se termina il rapportodi lavoro: inquestoca­sole ferie maturate e non godute verranno pagate (articolo 10 del decreto legislativ­o 66/2003).

Nel caso in cui il dipendente­muoia, il diritto al controvalo­re economico delle ferie non godute va ai suoi eredi. Per le competenze di fine rapporto (tra cui le ferie non godute) si applica l’ordinaria disciplina in tema di succession­e ereditaria.

Gli eredi del defunto hanno diritto, per succession­e, all’indennità sostitutiv­a - vale a dire, il controvalo­re economico - delle ferie non godute, secondo le disposizio­ni del testamento o, in mancanza di esso, della succession­e legittima. Il trattament­o di fine rapporto (Tfr) e l’indennità sostitutiv­a del preavviso (cioè il trattament­o economico che sarebbe spettato se il preavviso di termine rapporto fosse stato lavorato) spettano, per diritto proprio e secondo il bisogno di ciascuno, al coniuge, ai figli e - se viventi a carico del defunto - ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (articolo 2122 del Codice civile).

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