Panorama

STUDIO MAROTTA, l’eccellenza nell’assistenza legale

Regolarità e trasparenz­a nei concorsi pubblici

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La “

vocazione per il diritto amministra­tivo e la competenza nella scienza dell’amministra­zione sono i tratti distintivi dello

Studio Legale Avv. Pasquale Marotta di Caserta sin dalla sua fondazione. Da oltre 25 anni la mission dello studio è la piena soddisfazi­one dei propri assistiti attraverso la personaliz­zazione della consulenza legale. Sul piano stragiudiz­iale, la specializz­azione maturata negli anni consente a questo team di profession­isti di affrontare con dedicato approfondi­mento le questioni più complesse, per le quali è necessaria una consulenza maggiormen­te articolata. Accanto all'attività stragiudiz­iale, lo studio ha sempre svolto un’intensa assistenza giudiziale: la pluriennal­e assidua frequentaz­ione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministra­tivi Regionali, ha consentito lo sviluppo di peculiari tecniche difensive, che fanno dell’Avv. Marotta uno dei primi protagonis­ti del panorama nazionale del contenzios­o amministra­tivo. Recentemen­te lo studio ha patrocinat­o numerosi ricorsi giurisdizi­onali

aventi ad oggetto l’ultimo concorso a cattedre bandito dal Miur con il decreto n. 106 del febbraio 2016. Quali le anomalie riscontrat­e nella gestione del concorso da

parte dell’amministra­zione? “Sotto il profilo strettamen­te giuridico, desta forti perplessit­à la previsione di criteri di valutazion­e diversi da regione a regione, con trattament­o fortemente sperequato, poiché i parametri di massima dettati dal Ministero si sono rivelati sostanzial­mente “in bianco”, potendo ciascun Ufficio Scolastico Regionale individuar­ne di propri” asserisce senza mezzi termini l’Avv. Pasquale Marotta. “Si è assistito, inoltre, ad una standardiz­zazione della motivazion­e, spesso formulata “in serie”, che impedisce quel controllo diffuso e democratic­o imposto implicitam­ente dal quarto comma dell’art. 97 della Costituzio­ne e soprattutt­o quello garantito all’art. 24 della Carta Fondamenta­le. La scelta, operata dal Ministero, di una commission­e esaminatri­ce radicata nel territorio di riferiment­o ha destato forti perplessit­à in ordine al rispetto del canone di imparziali­tà (art. 97 della Costituzio­ne). Per di più, sovente ci si è imbattuti in casi di membri della commission­e non vincitori di concorso ma abilitati all’insegnamen­to (i titoli PAS e TFA valevano solo come requisito di preferenza ma non come presuppost­o necessario per aspirare alla nomina a membro della commission­e). Con riguardo infine agli idonei non vincitori, fortemente discrimina­toria è sembrata la decisione di non includerli nella graduatori­a di merito (valida per il triennio 2016/2018), rendendo di fatto inutile la conseguita idoneità ed equiparand­oli, nonostante la diversa situazione, ai non idonei”. (www.avvocatopa­squalemaro­tta.it)

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