STUDIO MAROTTA, l’eccellenza nell’assistenza legale
Regolarità e trasparenza nei concorsi pubblici
La “
vocazione per il diritto amministrativo e la competenza nella scienza dell’amministrazione sono i tratti distintivi dello
Studio Legale Avv. Pasquale Marotta di Caserta sin dalla sua fondazione. Da oltre 25 anni la mission dello studio è la piena soddisfazione dei propri assistiti attraverso la personalizzazione della consulenza legale. Sul piano stragiudiziale, la specializzazione maturata negli anni consente a questo team di professionisti di affrontare con dedicato approfondimento le questioni più complesse, per le quali è necessaria una consulenza maggiormente articolata. Accanto all'attività stragiudiziale, lo studio ha sempre svolto un’intensa assistenza giudiziale: la pluriennale assidua frequentazione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, ha consentito lo sviluppo di peculiari tecniche difensive, che fanno dell’Avv. Marotta uno dei primi protagonisti del panorama nazionale del contenzioso amministrativo. Recentemente lo studio ha patrocinato numerosi ricorsi giurisdizionali
aventi ad oggetto l’ultimo concorso a cattedre bandito dal Miur con il decreto n. 106 del febbraio 2016. Quali le anomalie riscontrate nella gestione del concorso da
parte dell’amministrazione? “Sotto il profilo strettamente giuridico, desta forti perplessità la previsione di criteri di valutazione diversi da regione a regione, con trattamento fortemente sperequato, poiché i parametri di massima dettati dal Ministero si sono rivelati sostanzialmente “in bianco”, potendo ciascun Ufficio Scolastico Regionale individuarne di propri” asserisce senza mezzi termini l’Avv. Pasquale Marotta. “Si è assistito, inoltre, ad una standardizzazione della motivazione, spesso formulata “in serie”, che impedisce quel controllo diffuso e democratico imposto implicitamente dal quarto comma dell’art. 97 della Costituzione e soprattutto quello garantito all’art. 24 della Carta Fondamentale. La scelta, operata dal Ministero, di una commissione esaminatrice radicata nel territorio di riferimento ha destato forti perplessità in ordine al rispetto del canone di imparzialità (art. 97 della Costituzione). Per di più, sovente ci si è imbattuti in casi di membri della commissione non vincitori di concorso ma abilitati all’insegnamento (i titoli PAS e TFA valevano solo come requisito di preferenza ma non come presupposto necessario per aspirare alla nomina a membro della commissione). Con riguardo infine agli idonei non vincitori, fortemente discriminatoria è sembrata la decisione di non includerli nella graduatoria di merito (valida per il triennio 2016/2018), rendendo di fatto inutile la conseguita idoneità ed equiparandoli, nonostante la diversa situazione, ai non idonei”. (www.avvocatopasqualemarotta.it)