Le intercettazioni e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, nel processo penale, un mezzo di ricerca della prova, risultando spesso decisive per fondare il giudizio del giudice. Trattasi, tuttavia, di uno strumento che incide profondamente sui diritti costituzionalmente garantiti. Affrontiamo questo delicato tema, con l’Avv. Marco Landolfi, titolare del prestigioso Studio Legale Landolfi di Roma. Avvocato Landolfi, come è possibile bilanciare due esigenze antitetiche: la tutela della libertà personale dell’individuo e la necessità di condurre le indagini? “L’art. 13 Cost. nello stabilire che “non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge” riconosce come inviolabile la libertà personale. Anche la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono definite inviolabili dall'art. 15 Cost. secondo cui “la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge”. Ciò premesso, l'articolo 266 c.p.p. stabilisce i limiti di ammissibilità dell'attività di intercettazione indicando, in maniera dettagliata, i titoli di reato per i quali è prevista, in modo da salvaguardare la coesistenza tra il principio di libertà e segretezza delle comunicazioni e quello del rispetto delle esigenze probatorie ed investigative nel processo penale. Il giudice autorizza, in qualità di garante delle libertà individuali, le suddette operazioni quando vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 c.p.p.). Una ulteriore garanzia è costituita dal principio di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate tramite condotte illecite, salvo che non costituiscano corpo del reato (art. 271 c.p.p.). Tuttavia, accade sempre più di frequente che un eccessivo impiego di tale mezzo investigativo violi diritti costituzionalmente garantiti (ex art. 13 e 15 Cost.) e che, per preservare i risultati dell’operato delle forze dell’ordine, l’organo giudicante “chiuda un occhio” su eventuali errori e/o omissioni procedurali. L’apparato accusatorio spesso si basa su mere presunzioni e deduzioni, piuttosto che su dati concreti e reali; molte persone oggi vengono arrestate sulla base di intercettazioni il cui contenuto viene poi decontestualizzato e privato del suo reale significato. In tale quadro allarmante, si conferma di fondamentale importanza il ruolo dell’avvocato, cui spetta assicurarsi che vengano attuate quelle forme di garanzia previste dal nostro ordinamento”. Per maggiori info: marco.landolfi@studiolegalelandolfi.it