La Legge “Gelli” sulla la responsabilità civile medica
Lalegge “Gelli” per la riforma della responsabilità medica è stata approvata in data 28/02/2017, con qualche modifica apportata in Senato rispetto al testo precedentemente licenziato dalla Camera dei Deputati. Adesso è stato approvato in via definitiva da quest’ultimo. Ad illustrarci le novità, è l’avv. Nicola Ricciuto, titolare dell’omonimo prestigioso studio legale, che negli anni ha maturato una rilevante esperienza in materia di responsabilità civile , legata specialmente al settore medico-sanitario, riuscendo a vincere numerose cause anche in Cassazione. Avv. Ricciuto, quali sono le novità principali della legge approvata? “L’art. 8 della legge Gelli, così come era stato licenziato in prima battuta dalla Camera dei Deputati, prevedeva che colui che intendesse esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sarebbe stato tenuto preliminarmente a proporre necessariamente un ricorso, ai sensi dell’articolo 696 bis del c.p.c., attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. La presentazione di tale ricorso costituiva, quindi, l’unica condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. L’istituto è stato pensato dal Legislatore per svolgere, in via principale, una funzione deflattiva e conciliativa e, in secondo luogo, una funzione d’istruzione preventiva, dato che l’esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzato nel successivo giudizio di merito, traducendosi in una anticipazione anche solo parziale, ma rilevante, delle prove. La novità più incisiva in campo civilistico, contenuta nella formulazione originaria del testo, era quella inerente la nuova forma di responsabilità civile anche della struttura sanitaria. Quest’ultima, infatti, se accusata di aver provocato un danno, avrebbe potuto risponde resolo di responsabilità extracontrattuale ex art.2043c.c.,s enza che si potesse più profilare quella strettamente contrattuale ex art. 1218 c.c. Una differenza non di poco conto dal momento che, in caso di responsabilità aquiliana( o extracontrattuale ), è invertito l’ onere della prova che ricade sul paziente che si ritiene danneggiato; questi avrebbe dovuto quindi dimostrare per primo la colpa dell’ospedale. Il testo, per fortuna, è stato modificato ed è stato reintrodotto l’attuale assetto normativo nell’ambito del quale il ricorso ex articolo 696 bis del c.p.c. si presenta come facoltativo rispetto alla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, istituto quest’ultimo finalizzato, mediante l’intervento di un terzo imparziale, ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sanitaria. Contemporaneamente, si è reso nuovamente meno gravoso l’onere della prova per il paziente: la struttura (ma non il medico per il quale è prevista una responsabilità extracontrattuale ), per discolparsi deve dimostrare che l’ inesattezza della prestazione non è conseguita da causa ad essa imputabile. Visto l’elevato tecnicismo della materia, è opportuno in ogni caso rivolgersi, nell’eventualità di danno da colpa medica, a professionisti esperti e competenti in tale ambito”.