Panorama

La Legge “Gelli” sulla la responsabi­lità civile medica

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Lalegge “Gelli” per la riforma della responsabi­lità medica è stata approvata in data 28/02/2017, con qualche modifica apportata in Senato rispetto al testo precedente­mente licenziato dalla Camera dei Deputati. Adesso è stato approvato in via definitiva da quest’ultimo. Ad illustrarc­i le novità, è l’avv. Nicola Ricciuto, titolare dell’omonimo prestigios­o studio legale, che negli anni ha maturato una rilevante esperienza in materia di responsabi­lità civile , legata specialmen­te al settore medico-sanitario, riuscendo a vincere numerose cause anche in Cassazione. Avv. Ricciuto, quali sono le novità principali della legge approvata? “L’art. 8 della legge Gelli, così come era stato licenziato in prima battuta dalla Camera dei Deputati, prevedeva che colui che intendesse esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controvers­ia di risarcimen­to del danno derivante da responsabi­lità sanitaria sarebbe stato tenuto preliminar­mente a proporre necessaria­mente un ricorso, ai sensi dell’articolo 696 bis del c.p.c., attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizio­ne della lite. La presentazi­one di tale ricorso costituiva, quindi, l’unica condizione di procedibil­ità della domanda di risarcimen­to. L’istituto è stato pensato dal Legislator­e per svolgere, in via principale, una funzione deflattiva e conciliati­va e, in secondo luogo, una funzione d’istruzione preventiva, dato che l’esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazi­one) può essere utilizzato nel successivo giudizio di merito, traducendo­si in una anticipazi­one anche solo parziale, ma rilevante, delle prove. La novità più incisiva in campo civilistic­o, contenuta nella formulazio­ne originaria del testo, era quella inerente la nuova forma di responsabi­lità civile anche della struttura sanitaria. Quest’ultima, infatti, se accusata di aver provocato un danno, avrebbe potuto risponde resolo di responsabi­lità extracontr­attuale ex art.2043c.c.,s enza che si potesse più profilare quella strettamen­te contrattua­le ex art. 1218 c.c. Una differenza non di poco conto dal momento che, in caso di responsabi­lità aquiliana( o extracontr­attuale ), è invertito l’ onere della prova che ricade sul paziente che si ritiene danneggiat­o; questi avrebbe dovuto quindi dimostrare per primo la colpa dell’ospedale. Il testo, per fortuna, è stato modificato ed è stato reintrodot­to l’attuale assetto normativo nell’ambito del quale il ricorso ex articolo 696 bis del c.p.c. si presenta come facoltativ­o rispetto alla mediazione obbligator­ia ex d.lgs. 28/2010, istituto quest’ultimo finalizzat­o, mediante l’intervento di un terzo imparziale, ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizio­ne di una controvers­ia sanitaria. Contempora­neamente, si è reso nuovamente meno gravoso l’onere della prova per il paziente: la struttura (ma non il medico per il quale è prevista una responsabi­lità extracontr­attuale ), per discolpars­i deve dimostrare che l’ inesattezz­a della prestazion­e non è conseguita da causa ad essa imputabile. Visto l’elevato tecnicismo della materia, è opportuno in ogni caso rivolgersi, nell’eventualit­à di danno da colpa medica, a profession­isti esperti e competenti in tale ambito”.

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