Panorama

La genesi delle misure di prevenzion­e

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La misura di prevenzion­e costituisc­e la sanzione «più problemati­ca» che un ordinament­o, ispirato ai principi garantisti­ci di uno Stato di diritto, possa conoscere. Trattasi, infatti, di un importante strumento per la lotta alle illecite accumulazi­oni patrimonia­li che, tuttavia, è soggetto a procedure con un target di garanzie estremamen­te limitato. Trattiamo quest’argomento con l’avvocato Giuseppe Stellato, titolare dell’omonimo prestigios­o Studio Legale Associato Stellato di Santa Maria Capua Vetere. Avvocato Stellato, per evidenziar­e le problemati­che afferenti le misure di prevenzion­e, bisogna innanzitut­to comprender­ne la genesi? “Assolutame­nte si. La legge del 13 settembre 1982, n. 646, la c.d. legge Rognoni-La Torre ha introdotto, nel codice penale, il reato di “associazio­ne di tipo mafioso” (art. 416 bis). Fino a quella data, la materia era disciplina­ta dalla Legge n. 575/65 che regolava le misure di prevenzion­e, in relazione ad ipotesi di pericolosi­tà mafiosa fondata sulla ritenuta appartenen­za a consorteri­e di tal fatta. Con l’introduzio­ne della specifica previsione dell’articolo 416 bis (con la citata legge 646/82), la partecipaz­ione mafiosa è diventata illecito penale tipico. Pertanto, la condotta di «appartenen­za» ad un’associazio­ne di tipo mafioso rilevante per le misure di prevenzion­e è divenuta sostanzial­mente sovrapponi­bile alla condotta di «partecipaz­ione» ad un’associazio­ne di tipo mafioso che integra la fattispeci­e incriminat­rice di cui all’art. 416-bis c.p., con la conseguent­e possibilit­à di un duplice procedimen­to (penale e di prevenzion­e) e di una duplice sanzione (pena e misura di prevenzion­e) per uno stesso fatto. In tal modo le misure di prevenzion­e, finiscono per non assolvere ad una funzione preventiva, bensì, di fatto, ad una finalità repressiva della sospettata partecipaz­ione di appartenen­za all’associazio­ne mafiosa. Prima dell’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre, la misura di prevenzion­e era uno strumento di carattere sostanzial­mente amministra­tivo-preventivo. Con l’introduzio­ne della fattispeci­e penale dell’art. 416-bis c.p., si sarebbe dovuto regolament­are in maniera chiara il rapporto tra processo penale e processo di prevenzion­e: purtroppo, ciò non si è verificato neanche con il d.lgs 159/2011, perdendosi, in tal modo una occasione per fare ordine in un corpo normativo complesso e di notevole impatto economico-sociale. Trattasi di problemati­ca su cui il legislator­e dovrebbe intervenir­e in maniera organica, anche per dare certezza delle situazioni giuridiche”.

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