La genesi delle misure di prevenzione
La misura di prevenzione costituisce la sanzione «più problematica» che un ordinamento, ispirato ai principi garantistici di uno Stato di diritto, possa conoscere. Trattasi, infatti, di un importante strumento per la lotta alle illecite accumulazioni patrimoniali che, tuttavia, è soggetto a procedure con un target di garanzie estremamente limitato. Trattiamo quest’argomento con l’avvocato Giuseppe Stellato, titolare dell’omonimo prestigioso Studio Legale Associato Stellato di Santa Maria Capua Vetere. Avvocato Stellato, per evidenziare le problematiche afferenti le misure di prevenzione, bisogna innanzitutto comprenderne la genesi? “Assolutamente si. La legge del 13 settembre 1982, n. 646, la c.d. legge Rognoni-La Torre ha introdotto, nel codice penale, il reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis). Fino a quella data, la materia era disciplinata dalla Legge n. 575/65 che regolava le misure di prevenzione, in relazione ad ipotesi di pericolosità mafiosa fondata sulla ritenuta appartenenza a consorterie di tal fatta. Con l’introduzione della specifica previsione dell’articolo 416 bis (con la citata legge 646/82), la partecipazione mafiosa è diventata illecito penale tipico. Pertanto, la condotta di «appartenenza» ad un’associazione di tipo mafioso rilevante per le misure di prevenzione è divenuta sostanzialmente sovrapponibile alla condotta di «partecipazione» ad un’associazione di tipo mafioso che integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p., con la conseguente possibilità di un duplice procedimento (penale e di prevenzione) e di una duplice sanzione (pena e misura di prevenzione) per uno stesso fatto. In tal modo le misure di prevenzione, finiscono per non assolvere ad una funzione preventiva, bensì, di fatto, ad una finalità repressiva della sospettata partecipazione di appartenenza all’associazione mafiosa. Prima dell’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre, la misura di prevenzione era uno strumento di carattere sostanzialmente amministrativo-preventivo. Con l’introduzione della fattispecie penale dell’art. 416-bis c.p., si sarebbe dovuto regolamentare in maniera chiara il rapporto tra processo penale e processo di prevenzione: purtroppo, ciò non si è verificato neanche con il d.lgs 159/2011, perdendosi, in tal modo una occasione per fare ordine in un corpo normativo complesso e di notevole impatto economico-sociale. Trattasi di problematica su cui il legislatore dovrebbe intervenire in maniera organica, anche per dare certezza delle situazioni giuridiche”.