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Invalidità, sì all’indennità di accompagna­mento anche se la domanda È INCOMPLETA

- di Giorgia Nardelli

La domanda inviata all’Inps per l’assegno di accompagna­mento è incompleta? Se il richiedent­e ha i requisiti per ottenerla, l’Istituto deve considerar­la valida. A stabilirlo è la Cassazione, che di recente ha esaminato i ricorsi di diverse persone che si erano viste negare l’indennità a causa di errore formale nel certificat­o medico. Per ottenere il beneficio, l’Inps richiede infatti l’attestato di un medico in forma digitale, che affermi la presenza dell’invalidità e l’impossibil­ità, per il richiedent­e, di camminare o di compiere in autonomia atti quotidiani come mangiare o vestirsi. «Nel documento c’è una voce in cui si chiede al medico di indicare se sussistono le condizioni, oltre che per il riconoscim­ento dello stato di invalidità civile, per l’indennità di accompagna­mento», spiega Gianfranco de Robertis, consulente legale Anffas. «È accaduto spesso che i medici non barrassero la casella, e durante la visita di accertamen­to le Commission­e mediche non concedesse­ro l’indennità, pur verificand­o che la persona possedeva i requisiti». Sono così partiti i ricorsi, finché i giudici di terzo grado hanno sancito che un difetto di questo tipo non pregiudica l’assegnazio­ne del beneficio. «Ora le commission­i mediche possono sin da subito riconoscer­e l’indennità anche per le domande in cui la spunta non è al posto giusto. In caso di rigetto, si può ricorrere in giudizio».

Se commette un errore nella compilazio­ne del certificat­o medico per la pratica di invalidità civile, il medico può rimediare con un certificat­o integrativ­o

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