Invalidità, sì all’indennità di accompagnamento anche se la domanda È INCOMPLETA
La domanda inviata all’Inps per l’assegno di accompagnamento è incompleta? Se il richiedente ha i requisiti per ottenerla, l’Istituto deve considerarla valida. A stabilirlo è la Cassazione, che di recente ha esaminato i ricorsi di diverse persone che si erano viste negare l’indennità a causa di errore formale nel certificato medico. Per ottenere il beneficio, l’Inps richiede infatti l’attestato di un medico in forma digitale, che affermi la presenza dell’invalidità e l’impossibilità, per il richiedente, di camminare o di compiere in autonomia atti quotidiani come mangiare o vestirsi. «Nel documento c’è una voce in cui si chiede al medico di indicare se sussistono le condizioni, oltre che per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, per l’indennità di accompagnamento», spiega Gianfranco de Robertis, consulente legale Anffas. «È accaduto spesso che i medici non barrassero la casella, e durante la visita di accertamento le Commissione mediche non concedessero l’indennità, pur verificando che la persona possedeva i requisiti». Sono così partiti i ricorsi, finché i giudici di terzo grado hanno sancito che un difetto di questo tipo non pregiudica l’assegnazione del beneficio. «Ora le commissioni mediche possono sin da subito riconoscere l’indennità anche per le domande in cui la spunta non è al posto giusto. In caso di rigetto, si può ricorrere in giudizio».
Se commette un errore nella compilazione del certificato medico per la pratica di invalidità civile, il medico può rimediare con un certificato integrativo