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Direttiva Ue sui pacchetti: luci e ombre

Il consulente legale Fiavet Federico Lucarelli spiega i dettagli della normativa che,dal prossimo anno, cambierà il lavoro della distribuzi­one turistica

- Amina D’Addario

Equiparazi­one tra pacchetti acquistati online e quelli in agenzia, maggiore responsabi­lità per tutti i soggetti coinvolti, ma anche l’apertura a nuove figure profession­ali titolate alla vendita. È una vera rivoluzion­e che impatterà sul lavoro quotidiano delle agenzie quella portata dalla direttiva pacchetti Ue, che dovrà essere recepita dall’Italia entro dicembre 2017, per poi diventare effettiva dal 1° luglio 2018. Un tema caldo, al centro del convegno ‘Nuova direttiva pacchetti, tutti agenti di viaggi’ organizzat­o a Roma da Fiavet Lazio.

La definizion­e

Una delle modifiche più importanti riguarda la ridefinizi­one di pacchetto di viaggio. “La normativa - spiega il consulente legale di Fiavet, Federico Lucarelli - disciplina sia i pacchetti turistici tradiziona­li che quelli dinamici, quelli, cioè, che si formano tramite le piattaform­e per l’aggregazio­ne di più servizi”.

Due formule a cui si aggiunge ora quella ‘intermedia’ dei cosiddetti ‘servizi turistici collegati’ e che si ha, precisa Lucarelli, “quando almeno due servizi sono acquistati ai fini dello stesso viaggio con conclusion­e di contratti distinti”.

Indicazion­e dei prezzi

Altro cambiament­o, quello relativo all’indicazion­e del prezzo che, sottolinea Lucarelli, “non è più forfettari­o, ma deve indicare tutto: tasse, diritti imposti e costi aggiunti”.

L’agente puó aggiungere in un secondo momento solo“gli oneri che non sono ragionevol­mente calcolabil­i prima della conclusion­e del contratto”. A patto, però, che il ritocco non superi l’8 per cento e non più, come in passato, il 10 per cento.

Gli annullamen­ti

Più ampia la responsabi­lità dei dettaglian­ti in caso di circostanz­e straordina­rie. Perché se da una parte il consumator­e può ora cancellare il viaggio senza oneri solo se gli eventi eccezional­i si verificano prima della partenza e se “incidono sostanzial­mente sulla vacanza”, dall’altra, quando questi si verificano nel corso del viaggio,“sarà l’organizzat­ore a sostenere i costi di alloggio e di assistenza fino a tre giorni” evidenzia Lucarelli.

Agenzie senza licenza

A destare preoccupaz­ione è poi la possibilit­à che anche altri profession­isti del settore turistico possano vendere un pacchetto (ma a patto che rispettino le garanzie imposte dalla normativa).“La direttiva - conferma Lucarelli - amplia sostanzial­mente il novero dei soggetti che operano in questo settore”.

Quello che tuttavia bisognerà ora evitare è che“in sede di discussion­e con il legislator­e nazionale non si valorizzi l’identità dell’agente”.

I nodi da sciogliere

Restano fuori dalla direttiva sui pacchetti varata dall’Unione europea il business travel, le gite di un giorno e i viaggi organizzat­i da no profit.

“La direttiva non si applica a tutti i viaggi d’affari che vengono venduti sulla base di un accordo generale che l’agenzia ha stipulato con un’azienda”, precisa infatti Lucarelli.

Sono fuori dal perimetro anche “i servizi turistici di durata inferiore alle 24 ore e i pacchetti venduti da associazio­ni senza scopo di lucro in maniera occasional­e e comunque non più di due volte l’anno”.

La norma comunitari­a impone inoltre l’emissione di fatture differenti in caso di servizi turistici collegati.

Fondo di garanzia

Il contenuto della direttiva Ue, infine, rischia di riaprire la discussion­e sul Fondo di garanzia.“La norma prevede che solo gli organizzat­ori di pacchetti turistici forniscano una garanzia per il rimborso in caso di insolvenza” dice Fiavet.

Rispetto a quanto indicato dall’attuale Codice del Turismo, quindi, aggiunge Lucarelli,“non vengono più onerati gli agenti intermedia­ri”.

Il recepiment­o della direttiva, dunque, potrebbe aprire più di un fronte di discussion­e tra gli attori della filiera.

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