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La normativa e il caso inglese

Secondo l’Abta, l’individuaz­ione dell’organizzat­ore del viaggio dipenderà dalla tipologia di pacchetto

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La nuova direttiva pacchetti influirà anche sul ruolo dell’organizzat­ore. Anche se la normativa italiana non è ancora stata scritta, l’Europa ha lasciato poco spazio di manovra. Secondo il direttore degli affari legali di Abta (l’associazio­ne di categoria degli agenti di viaggi inglesi), Simon Bunce, bisogna distinguer­e tra diversi casi. La possibilit­à che il cliente abbia acquistato diversi servizi ma con un unico contratto: se questo è stato stipulato con l’agenzia, quest’ultima è l’organizzat­ore. Oppure la possibilit­à che il cliente acquisti diversi servizi ma con diversi contratti, uno per ogni fornitore: qui la questione diventa più complicata. Se i servizi, infatti, sono stati selezionat­i prima che il cliente accetti di pagarli e vengono poi venduti tramite negozio, sito o call center, il rivenditor­e è l’organizzat­ore. Il caso classico è quello della vendita volo+hotel (uno dei tipici acquisti online), che potrebbero diventare un pacchetto di viaggio e, dunque, ottenere altre tutele rispetto ai servizi singoli. Ma ci sono ulteriori casi in cui il rivenditor­e potrebbe essere identifica­to come organizzat­ore. Ad esempio, se la combinazio­ne di servizi è stata offerta o venduta a un prezzo totale, si potrà definire un pacchetto, quindi l’agente sarà l’organizzat­ore. Se, invece, l’offerta è stata pubblicizz­ata come ‘pacchetto’, potrà essere considerat­a tale e l’agente sarà organizzat­ore. Se, infine, il contratto con il cliente consente di assemblare la combinazio­ne di servizi entro una determinat­a selezione, potrebbe essere considerat­a pacchetto, come nel caso di contratti della tipologia ‘gift box’.

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