La normativa e il caso inglese
Secondo l’Abta, l’individuazione dell’organizzatore del viaggio dipenderà dalla tipologia di pacchetto
La nuova direttiva pacchetti influirà anche sul ruolo dell’organizzatore. Anche se la normativa italiana non è ancora stata scritta, l’Europa ha lasciato poco spazio di manovra. Secondo il direttore degli affari legali di Abta (l’associazione di categoria degli agenti di viaggi inglesi), Simon Bunce, bisogna distinguere tra diversi casi. La possibilità che il cliente abbia acquistato diversi servizi ma con un unico contratto: se questo è stato stipulato con l’agenzia, quest’ultima è l’organizzatore. Oppure la possibilità che il cliente acquisti diversi servizi ma con diversi contratti, uno per ogni fornitore: qui la questione diventa più complicata. Se i servizi, infatti, sono stati selezionati prima che il cliente accetti di pagarli e vengono poi venduti tramite negozio, sito o call center, il rivenditore è l’organizzatore. Il caso classico è quello della vendita volo+hotel (uno dei tipici acquisti online), che potrebbero diventare un pacchetto di viaggio e, dunque, ottenere altre tutele rispetto ai servizi singoli. Ma ci sono ulteriori casi in cui il rivenditore potrebbe essere identificato come organizzatore. Ad esempio, se la combinazione di servizi è stata offerta o venduta a un prezzo totale, si potrà definire un pacchetto, quindi l’agente sarà l’organizzatore. Se, invece, l’offerta è stata pubblicizzata come ‘pacchetto’, potrà essere considerata tale e l’agente sarà organizzatore. Se, infine, il contratto con il cliente consente di assemblare la combinazione di servizi entro una determinata selezione, potrebbe essere considerata pacchetto, come nel caso di contratti della tipologia ‘gift box’.