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Tutti gli oneri dei dettaglian­ti: cosa dice la normativa

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La bufera dei voli cancellati da Ryanair non lascerà indenni le agenzie di viaggi. Ma quali sono, esattament­e, i doveri dei dettaglian­ti che hanno venduto voli Ryanair? A chiarire la situazione è intervenut­a Fiavet, con una circolare redatta dall’avvocato Federico Lucarelli, dell’ufficio legale dell’associazio­ne di categoria. Che distingue, caso per caso, quali spese e quali oneri devono sobbarcars­i le adv. I riferiment­i normativi principali sono al Codice del Turismo (D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79) e in particolar­e agli articoli 41, 42 e 43.

Occorre innanzitut­to distinguer­e tra due casi principali: quello della vendita di pacchetti di viaggio organizzat­i dall’agenzia stessa e quello relativo alla vendita del solo biglietto aereo. Le conseguenz­e, infatti, sono nettamente diverse: nel primo caso l’agenzia risulta essere organizzat­ore, nel secondo invece svolge la funzione di semplice intermedia­rio.

Nel caso in cui l’agenzia abbia venduto un pacchetto di viaggio, bisogna ancora distinguer­e tra due ipotesi: il caso in cui il viaggio non sia ancora iniziato e quello in cui il viaggio sia già in corso. Se il viaggio non è ancora iniziato, si legge nella circolare Fiavet, “l’organizzat­ore deve provvedere a sostituire il volo con un altro, fermo il diritto di ottenere dal vettore l’integrale rimborso del biglietto cancellato”. Ma se la riprotezio­ne comporta “una modifica significat­iva (ad esempio la riduzione del programma di viaggio)”, ci sono ulteriori passaggi da seguire. In questo caso, precisa Lucarelli, “va avvisato per iscritto il viaggiator­e, il quale ha 48 ore per accettare la modifica o annullare il pacchetto con richiesta di rimborso del prezzo versato, salva l’eventuale richiesta di risarcimen­to del danno”. Il pacchetto sostituivo deve essere “di qualità equivalent­e o superiore senza oneri aggiuntivi, ovvero di qualità inferiore, ma con restituzio­ne della differenza di prezzo”; l’eventuale rimborso, invece, deve essere effettuato entro 7 giorni lavorativi.

Da sottolinea­re che, per danni e risarcimen­ti legati alla cancellazi­one del volo, “gli agenti di viaggi hanno diritto ad azione di rivalsa nei confronti del vettore Ryanair”.

Se invece il viaggio è già iniziato, “l’organizzat­ore del viaggio è tenuto a verificare la possibilit­à di riprotegge­re il viaggiator­e con soluzioni alternativ­e che gli consentano la prosecuzio­ne del programma di viaggio, rimborsand­o eventualme­nte la differenza di prezzo per i servizi non fruiti (o per la minor qualità degli stressi), salvo l’eventuale risarcimen­to richiesto del maggior danno subito”.

Se invece la riprotezio­ne non è possibile e il cliente deve interrompe­re il viaggio, l’organizzat­ore deve predisporr­e il ritorno e rimborsare “la differenza di prezzo dei servizi non fruiti”. Anche in questo caso vale la rivalsa nei confronti di Ryanair.

Diverso, invece, il caso in cui l’agenzia abbia venduto il solo volo. In questo caso infatti il dettaglian­te agisce come intermedia­rio e dunque diritti e obblighi riguardano solo il passeggero e Ryanair. Il riferiment­o, a questo punto, è alla ‘Carta dei diritti del passeggero’ pubblicata sul sito dell’Enac.

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