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Tra diritti e doveri: cosa prevede la nuova legge sui viaggi

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Sul filo di lana è arrivato il testo del decreto legge che dovrà recepire in Italia la direttiva europea sui pacchetti turistici, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri.

Primo punto fondamenta­le, nella legge si elimina il riferiment­o ai contratti conclusi in Italia. Questo significa che la normativa sui pacchetti turistici riguarda ora un ventaglio più ampio di prodotti.

Rientrano nella definizion­e, inoltre, i contratti online, i pacchetti su misura e i pacchetti dinamici. In sostanza, come riporta la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, “sono ‘pacchetti turistici’ le combinazio­ni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico profession­ista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettari­o, ovvero pubblicizz­ati sotto denominazi­one di ‘pacchetto’ o denominazi­one analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusion­e di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazio­ne on-line”.

Non sottostann­o alle regole per i pacchetti, invece, “le combinazio­ni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresent­ino almeno il 25% del valore della combinazio­ne)”.

Una particolar­e attenzione viene dedicata alle informazio­ni da fornire al viaggiator­e prima della conclusion­e del contratto. L’organizzat­ore e il venditore, infatti, devono fornire al cliente, oltre a quello che viene definito “un modulo informativ­o standard”, anche una serie di dati aggiuntivi come la lingua in cui sono prestati i servizi oppure se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta. Una scelta che va nella direzione della tutela dei diritti del consumator­e, ovvero lo spirito con cui l’Ue ha stilato la direttiva.

Sempre per quanto riguarda i diritti dei viaggiator­i, il testo introduce una nuova soglia per l’incremento del prezzo del pacchetto: il tetto del 10% per i rincari, attualment­e in vigore, viene abbassato all’8%. Oltre questa soglia, scatta il diritto per il passeggeri di recedere senza penali.

Tra i punti che più avevano fatto discutere negli scorsi mesi c’è la questione delle responsabi­lità. Il testo prevede infatti una “intensific­azione della responsabi­lità dell’organizzat­ore per l’inesatta esecuzione del pacchetto”. In questo caso, infatti, viene garantita al cliente una riduzione sul prezzo, oltre ad eventuali risarcimen­ti o alla possibilit­à di recedere dal contratto. E la nota della Presidenza aggiunge: “Viene, peraltro, prevista la possibilit­à per il viaggiator­e stesso di porre rimedio al difetto di conformità”. Inoltre vengono allungati i tempi di prescrizio­ne: 3 anni (invece di 2) per i danni alla persona e 2 (invece di 1) per gli altri.

Per quanto riguarda la responsabi­lità dell’agenzia di viaggi, si legge nel comunicato, viene stabilita “una disciplina specifica per la responsabi­lità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradiziona­le qualificaz­ione del contratto come rapporto di mandato”.

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