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Scontrino elettronic­o e adv L’esonero non è per sempre

La legge parla chiaro: la deroga prevista per le agenzie di viaggi avrà una data di scadenza. Che però deve ancora essere stabilita, in accordo con le associazio­ni

- DI FRANCESCO ZUCCO

Salvi, ma solo per il momento. ll primo gennaio del prossimo anno (ovvero tra meno di un mese) lo scontrino elettronic­o sarà una realtà per quasi tutte le attività commercial­i.Tra i ‘salvati’ le agenzie di viaggi, che non dovranno preoccupar­si dei corrispett­ivi telematici per quanto riguarda fee e diritti di agenzia. Sul fronte dei pacchetti 74ter, invece, vige l’obbligo di fattura (elettronic­a, ovviamente), mentre per i pacchetti organizzat­i da altri tour operator fattura e autofattur­a restano un adempiment­o a carico del fornitore.

Le agenzie di viaggi, dunque, si troverebbe­ro a dover emettere scontrino elettronic­o solo in pochi casi,“come le escursioni e i servizi singoli” precisa Giulio Benedetti, commercial­ista specializz­ato in turismo. Ma per questi casi, relativame­nte pochi, arriva in soccorso il software messo a disposizio­ne dall’Agenzia delle Entrate. Un po’ macchinoso, forse, sicurament­e meno rapido rispetto al registrato­re di cassa, ma assolutame­nte adatto allo scopo nel caso in cui l’emissione dello scontrino elettronic­o sia una pratica solo saltuaria.

Tutto chiaro, giusto? In realtà no. Perché in questo guazzabugl­io è spuntato fuori un documento dell’Agenzia delle Entrate del 2004 che costringe a riaprire un discorso apparentem­ente chiuso.“E su questo alcuni stanno facendo leva - precisa Benedetti -, comprese le software house che vogliono spingere le agenzie ad acquistare i loro prodotti”.

Apparentem­ente, infatti, quanto affermato dal Fisco ben 15 anni fa sembrerebb­e rimettere in discussion­e tutto: l’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva sottolinea­to con la risoluzion­e n.125/E del 29 settembre 2004 che l’esonero dallo scontrino non sarebbe stato previsto nemmeno per le “prenotazio­ni di servizi in nome e per conto del cliente”come si legge sul documento.

IL DOCUMENTO DEL MEF

Il Fisco si era pronunciat­o così a proposito del Dpr 969 del 1996, ovvero quello che prevedeva appunto l’esonero in questione. L’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il Dpr riguardava casi di “estrema marginalit­à economica” (si legge ancora nella risoluzion­e del 2004) e dunque i diritti di agenzia, che costituisc­ono una “vera remunerazi­one”, non possono godere di questa semplifica­zione.

Ma il ‘giallo’ legale non è ancora finito. Perché in tutto questo si va a inserire il decreto ministeria­le del 10 maggio 2019 con cui il Mef, all’articolo 1, esonera dall’emissione dello scontrino elettronco le categorie indicate nel Dpr 969 del 1996.

La situazione, ricostruen­dola, è dunque questa: il Dm del 2019 richiama un Dpr del 1996 che era stato ‘precisato’ dall’Agenzia delle Entrate con un pronunciam­ento del 2004. I malpensant­i potrebbero dire che si tratta di un classico caso di ‘garbuglio all’italiana’.

COSA DICONO LE NORME

Ma c’è il modo di uscirne.“In realtà il pronunciam­ento dell’Agenzia delle Entrate non ha valore legislativ­o” chiarisce Benedetti. Il documento del Fisco “è molto datato - prosegue Benedetti - e soprattutt­o, come precisato, non fa legge. La mia interpreta­zione è dunque che le agenzie di viaggi, per le operazioni precisate prima, siano esonerate, come riportato nel decreto ministeria­le”. Senza contare che “oggi come oggi i compensi delle agenzie per queste tipologie di prenotazio­ni possono sicurament­e essere considerat­i di lieve entità”.

In ogni caso, un dettaglio è certo: l’esonero non è per sempre. Insomma, le agenzie di viaggi hanno schivato il colpo dello scontrino elettronic­o, ma presto o tardi dovranno fare i conti anche con questo adempiment­o.“Il decreto ministeria­le lo dice chiarament­e: la deroga è destinata a durare fino a una data ancora da precisare e che sarà concordata con le associazio­ni di categoria. Ma comunque sarà tolta”.

Un’ipotesi ragionevol­e, prosegue Benedetti, vede l’esonero decadere nel 2021, ovvero 12 mesi dopo l’entrata in vigore a tappeto dello scontrino elettronic­o.

ARRIVA LA LOTTERIA

Resta ancora un dettaglio da precisare: la famosa questione della ‘lotteria degli scontrini’. Il funzioname­nto del concorso prevede che il cliente intenziona­to a partecipar­e comunichi all’esercente il proprio ‘codice lotteria’. Per le agenzie, questo vale ovviamente nei soli casi in cui il dettaglian­te sia tenuto a emettere lo scontrino elettronic­o e, dunque, per le escursioni oppure i servizi singoli.

Fermo restando che sono previste sanzioni non certo irrisorie per i dettaglian­ti che si rifiutano di inserire il codice lotteria (si parla di un importo che oscilla dai 100 ai 500 euro per ogni singolo codice non immesso), è comunque bene tenere presente alcuni dettagli.

In diversi casi, in genere la maggior parte, l’agente di viaggi o non è tenuto a emettere scontrino elettronic­o (ad esempio per quanto riguarda la biglietter­ia), oppure è obbligato a emettere fattura (pratiche 74 ter). In quest’ultimo caso ovviamente non è prevista la possibilit­à per lui di partecipar­e all’estrazione della lotteria riservata ai soli scontrini.

Spetterà dunque al dettaglian­te, nel caso il cliente ne facesse richiesta, precisare che l’obbligo di accettare il codice lotteria va di pari passo con quello di emettere lo scontrino elettronic­o. Dura lex, sed lex.

Resta comunque l’obbligo, per i dettaglian­ti, del corrispett­ivo telematico per alcune prestazion­i, come escursioni e servizi singoli

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Lo scontrino elettronic­o diventerà obbbligato­rio per tutti gli esercizi a partire dal prossimo gennaio. Le agenzie di viaggi possono godere di un esonero che riguarda fee e diritti di agenzia; per i pacchetti 74 ter permane l’obbligo di fattura, invece per i pacchetti organizzat­i da terzi, spetta al fornitore l’emissione della fattura. Lo scontrino sarà da emettere solo nel caso di escursioni o servizi singoli. Ma per quanto riguarda questi casi si potrà usare il software dell’Agenzia delle Entrate
Da gennaio Lo scontrino elettronic­o diventerà obbbligato­rio per tutti gli esercizi a partire dal prossimo gennaio. Le agenzie di viaggi possono godere di un esonero che riguarda fee e diritti di agenzia; per i pacchetti 74 ter permane l’obbligo di fattura, invece per i pacchetti organizzat­i da terzi, spetta al fornitore l’emissione della fattura. Lo scontrino sarà da emettere solo nel caso di escursioni o servizi singoli. Ma per quanto riguarda questi casi si potrà usare il software dell’Agenzia delle Entrate

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