Scontrino elettronico e adv L’esonero non è per sempre
La legge parla chiaro: la deroga prevista per le agenzie di viaggi avrà una data di scadenza. Che però deve ancora essere stabilita, in accordo con le associazioni
Salvi, ma solo per il momento. ll primo gennaio del prossimo anno (ovvero tra meno di un mese) lo scontrino elettronico sarà una realtà per quasi tutte le attività commerciali.Tra i ‘salvati’ le agenzie di viaggi, che non dovranno preoccuparsi dei corrispettivi telematici per quanto riguarda fee e diritti di agenzia. Sul fronte dei pacchetti 74ter, invece, vige l’obbligo di fattura (elettronica, ovviamente), mentre per i pacchetti organizzati da altri tour operator fattura e autofattura restano un adempimento a carico del fornitore.
Le agenzie di viaggi, dunque, si troverebbero a dover emettere scontrino elettronico solo in pochi casi,“come le escursioni e i servizi singoli” precisa Giulio Benedetti, commercialista specializzato in turismo. Ma per questi casi, relativamente pochi, arriva in soccorso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Un po’ macchinoso, forse, sicuramente meno rapido rispetto al registratore di cassa, ma assolutamente adatto allo scopo nel caso in cui l’emissione dello scontrino elettronico sia una pratica solo saltuaria.
Tutto chiaro, giusto? In realtà no. Perché in questo guazzabuglio è spuntato fuori un documento dell’Agenzia delle Entrate del 2004 che costringe a riaprire un discorso apparentemente chiuso.“E su questo alcuni stanno facendo leva - precisa Benedetti -, comprese le software house che vogliono spingere le agenzie ad acquistare i loro prodotti”.
Apparentemente, infatti, quanto affermato dal Fisco ben 15 anni fa sembrerebbe rimettere in discussione tutto: l’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva sottolineato con la risoluzione n.125/E del 29 settembre 2004 che l’esonero dallo scontrino non sarebbe stato previsto nemmeno per le “prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente”come si legge sul documento.
IL DOCUMENTO DEL MEF
Il Fisco si era pronunciato così a proposito del Dpr 969 del 1996, ovvero quello che prevedeva appunto l’esonero in questione. L’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il Dpr riguardava casi di “estrema marginalità economica” (si legge ancora nella risoluzione del 2004) e dunque i diritti di agenzia, che costituiscono una “vera remunerazione”, non possono godere di questa semplificazione.
Ma il ‘giallo’ legale non è ancora finito. Perché in tutto questo si va a inserire il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 con cui il Mef, all’articolo 1, esonera dall’emissione dello scontrino elettronco le categorie indicate nel Dpr 969 del 1996.
La situazione, ricostruendola, è dunque questa: il Dm del 2019 richiama un Dpr del 1996 che era stato ‘precisato’ dall’Agenzia delle Entrate con un pronunciamento del 2004. I malpensanti potrebbero dire che si tratta di un classico caso di ‘garbuglio all’italiana’.
COSA DICONO LE NORME
Ma c’è il modo di uscirne.“In realtà il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate non ha valore legislativo” chiarisce Benedetti. Il documento del Fisco “è molto datato - prosegue Benedetti - e soprattutto, come precisato, non fa legge. La mia interpretazione è dunque che le agenzie di viaggi, per le operazioni precisate prima, siano esonerate, come riportato nel decreto ministeriale”. Senza contare che “oggi come oggi i compensi delle agenzie per queste tipologie di prenotazioni possono sicuramente essere considerati di lieve entità”.
In ogni caso, un dettaglio è certo: l’esonero non è per sempre. Insomma, le agenzie di viaggi hanno schivato il colpo dello scontrino elettronico, ma presto o tardi dovranno fare i conti anche con questo adempimento.“Il decreto ministeriale lo dice chiaramente: la deroga è destinata a durare fino a una data ancora da precisare e che sarà concordata con le associazioni di categoria. Ma comunque sarà tolta”.
Un’ipotesi ragionevole, prosegue Benedetti, vede l’esonero decadere nel 2021, ovvero 12 mesi dopo l’entrata in vigore a tappeto dello scontrino elettronico.
ARRIVA LA LOTTERIA
Resta ancora un dettaglio da precisare: la famosa questione della ‘lotteria degli scontrini’. Il funzionamento del concorso prevede che il cliente intenzionato a partecipare comunichi all’esercente il proprio ‘codice lotteria’. Per le agenzie, questo vale ovviamente nei soli casi in cui il dettagliante sia tenuto a emettere lo scontrino elettronico e, dunque, per le escursioni oppure i servizi singoli.
Fermo restando che sono previste sanzioni non certo irrisorie per i dettaglianti che si rifiutano di inserire il codice lotteria (si parla di un importo che oscilla dai 100 ai 500 euro per ogni singolo codice non immesso), è comunque bene tenere presente alcuni dettagli.
In diversi casi, in genere la maggior parte, l’agente di viaggi o non è tenuto a emettere scontrino elettronico (ad esempio per quanto riguarda la biglietteria), oppure è obbligato a emettere fattura (pratiche 74 ter). In quest’ultimo caso ovviamente non è prevista la possibilità per lui di partecipare all’estrazione della lotteria riservata ai soli scontrini.
Spetterà dunque al dettagliante, nel caso il cliente ne facesse richiesta, precisare che l’obbligo di accettare il codice lotteria va di pari passo con quello di emettere lo scontrino elettronico. Dura lex, sed lex.
Resta comunque l’obbligo, per i dettaglianti, del corrispettivo telematico per alcune prestazioni, come escursioni e servizi singoli