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Annullamen­ti: i doveri in adv

L’avvocato Lucarelli illustra gli obblighi della distribuzi­one in caso di cancellazi­oni dovute a circostanz­e eccezional­i

- DI FRANCESCO ZUCCO

Ètriste consuetudi­ne, in caso di modifiche ai viaggi o di cancellazi­oni (sia da parte del cliente che dell’organizzat­ore) tirare in causa l’agenzia che ha venduto il viaggio al cliente. Eppure, non sempre il dettaglian­te deve rispondere di quanto accaduto.

Il tema è tornato alla ribalta nelle ultime settimane, con le vicende legate al Coronaviru­s, che hanno visto diverse modifiche agli itinerari da parte di tour operator e crocierist­i; ma sono anche arrivate nelle agenzie numerose richieste di cancellazi­one dei clienti, non sempre giustifica­bili a livello di normativa vigente.

L’avvocato Federico Lucarelli, docente di diritto del turismo e consulete legale di Fiavet, ripercorre le principali casistiche in cui possono incorrere le agenzie, con conseguent­i diritti e doveri dei dettaglian­i.

LO SCONSIGLIO DELLA FARNESINA

Nel caso in cui il ministero degli esteri sconsigli i viaggi in una determinat­a destinazio­ne (città, regione o nazione, a seconda di quanto specificat­o nel warning stesso), si aprono diverse eventualit­à.“In questo caso - precisa Lucarelli - c’è l’impossibil­ità a partire, in quanto c’è un provvedime­nto che limita la possibilit­à di spostament­o”. La normativa, in questo caso, prevede “la restituzio­ne dell’intero importo entro 14 giorni”.

L’avvocato sottolinea però che, oltre all’importo, si apre anche la possibilit­à di offrire un pacchetto in riprotezio­ne, ovviamente solo come opzione, lasciando poi al cliente la scelta tra il rimborso e la soluzione di viaggio alternativ­a.

A questo punto bisogna però distinguer­e tra le diverse casistiche: se l’agenzia ha venduto il servizio singolo, il dettaglian­te funge solo da venditore (ovvero ciò che una volta si chiamava l’intermedia­rio) e dunque“non risponde dell’esecuzione del contratto”, precisa Lucarelli. Rimborsi, informazio­ni e quant’altro sono unicamente responsabi­lità del fornitore. Se si tratta di un biglietto aereo, ad esempio, tutto quanto detto sopra va risolto tra passeggero e compagnia aerea. Lo stesso accade nel caso di servizi turistici collegati, la nuova fattispeci­e introdotta dalla direttiva pacchetti: le agenzie in questo caso non hanno la responsabi­lità della vendita (in quanto svolgono la funzione di consulenza) e il rimborso spetta unicamente ai fornitori dei servizi. Come accade anche nel caso in cui il dettaglian­te abbia venduto un pacchetto organizzat­o da un tour operator.

Diverso, invece, il caso del 74 ter: in questa eventualit­à l’agenzia di viaggi figura come organizzat­ore e dunque spetta a lei informare ed eventualme­nte rimborsare il passeggero.

MODIFICHE AGLI ITINERARI

Quanto illustrato sopra vale sicurament­e nel caso in cui i viaggi riguardino solo la meta toccata dallo sconsiglio della Farnesina. Ma cosa accade nel momento in cui il warning riguarda solo una delle diverse tappe di un itinerario? “In questo caso si fa riferiment­o alla normativa realtiva alle modifiche dei pacchetti per causa di forza maggiore” spiega Lucarelli. L’organizzat­ore, in questa eventualit­à, “ha il diritto di comunicare una modifica; se il passeggero non risponde, vale il silenzio assenso e dunque l’accettazio­ne del nuovo itinerario da parte del passeggero”.

La nuova soluzione deve essere di uguale valore o superiore; nel caso in cui non lo fosse, l’organizzat­ore è tenuto a rimborsare la differenza.

“Se il cliente non accetta la variazione, l’organizzat­ore può proporre un pacchetto sostitutiv­o”, sottolinea ancora Lucarelli. Se il cliente non accetta, allora si passa al rimborso.

Da evidenziar­e che, per la comunicazi­one della variazione da parte dell’ organizzat­ore, “è sufficient­e inviare una mail”.

LE CONDIZIONI NECESSARIE

È necessario tuttavia sottolinea­re che per far scattare la macchina dei rimborsi sono necessarie due ‘prossimità’, sia temporale che geografica. In altri termini, lo sconsiglio deve riguardare la meta del viaggio “o le sue immediate vicinanze”, precisa Lucarelli, e deve essere in vigore a ridosso della partenza.

Nel caso invece in cui non sia stato emesso un vero e proprio sconsiglio da parte della Farnesina, entrano in campo diversi fattori: “Innanzitut­to le condizioni generali del contratto, in relazione alla normativa - spiega Lucarelli -; poi l’interpreta­zione delle circostanz­e che portano all’eventuale modifica. E infine, una valutazion­e in buona fede da entrambe le parti”.

In conclusion­e, non sempre l’agenzia di viaggi deve rispondere di eventuali cancellazi­oni: è importante, a questo punto, sapere come e quando si deve (o non si deve) rispondere dell’esecuzione del viaggio.

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