‘Cura Italia’: il turismo piange
Nel dettaglio i provvedimenti previsti nel decreto approvato dal Governo il 16 marzo: attesa per un nuovo intervento
Un pacchetto da 25 miliardi rivolti a famiglie, imprese e liberi professionisti. Il decreto ‘Cura Italia’, messo in piedi dal Governo il 17 marzo scorso ha lanciato una prima fase di interventi a sostegno dell’economia italiana, delle aziende e dei lavoratori. Una prima fase che ha però lasciato l’amaro in bocca al mondo del turismo.
Il Presidente del Consiglio ha però anticipato che non sarà l’unico provvedimento per supportare il mondo produttivo, e già qualche notizia, almeno sulla quantità di denaro messa in campo, è trapelata. “Penso che fra due settimane saremo pronti per firmarlo” ha detto il presidente Conte. “Sarà un’opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima, per alcune decine di miliardi di euro: non so dire al momento se saranno 50 o 70 o 100 miliardi, ma di sicuro sarà il più grande provvedimento degli ultimi decenni in termini di semplificazione delle procedure e degli investimenti, una cosa che nessuno ha mai realizzato prima e di cui l’Italia ha un bisogno quasi disperato, oggi più che mai per immaginare almeno una ripresa robusta dopo la crisi da coronavirus. Sarà la migliore reazione possibile che potremo dare ai mercati, un’accelerazione mai vista prima negli investimenti pubblici, un provvedimento molto forte su cui spero ci sarà la larga convergenza di tutte le forze politiche”.
I CONTENUTI
In attesa del nuovo provvedimento, i contenuti che possono interessare anche il settore del turismo sono quelli relativi alla cassa integrazione e al sostegno alle imprese.
Agli articoli 18 e seguenti vengono precisati i termini per la cassa integrazione: è prevista sia quella ordinaria, sia quella straordinaria, sia quella in deroga anche per aziende con 1 solo dipendente. Viene inoltre precisato che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene considerato malattia ma non viene calcolato al fine del periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di malattia in cui il dipendente ha diritto a mantenere il posto di lavoro.
I titolari di partita Iva, stando all’articolo 26, si vedono riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo. Questa somma non concorre alla formazione del reddito. Stessa somma sarà riconosciuta ai dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro tra il 1 gennaio e la data di entrata in vigore del decreto ‘Cura Italia’. Viene inoltre sospeso dal 23 febbraio al 1 giugno il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali.
È possibile ottenere la sospensione delle rate dei mutui casa anche per i liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio un calo del fatturato superiore del 33 per cento rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 a causa dell’emergenza Covid-19.
L’articolo 55 chiarisce che, per microimprese o Pmi, vi è l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti dal 29 febbraio scorso. I prestiti non rateali sono prorogati fino al 30 settembre. Mutui, finanziamenti rateali e leasing sono sospesi fino al 30 settembre senza altri oneri. Inoltre è prevista la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale. L’art. 59 precisa la sospensione dei termini per versamenti e adempimenti fiscali dall’8 marzo al 31 maggio.
REQUISIZIONE DEGLI HOTEL
Il testo prevede la possibilità della requisizione di immobili privati, citando esplicitamente l’eventualità di utilizzare anche gli alberghi per l’emergenza. Per il momento è previsto che la requisizione possa durare fino al 31 luglio. In ogni caso, non può comunque durare più di 6 mesi. Gli alberghi possono essere utilizzati per la quarantena fiduciaria nel caso in cui il soggetto non possa espletare l’obbligo nella propria dimora.
VERSAMENTI IVA
Il decreto ‘Cura Italia’ interviene anche sul tema dei versamenti Iva per le imprese del turismo. L’articolo 58 precisa infatti che per “le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggi e turismo e i tour operator” i termini dei versamenti “relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi”. Sempre nel testo viene precisato che i versamenti sospesi possono essere effettuati senza sanzioni o interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con una rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a iniziare da maggio 2020.
I VOUCHER
Poiché il decreto inserisce la possibilità di rimborso anche per l’annullamento dei soggiorni in hotel, agli albergatori è consentito emettere voucher “di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione”.