LE PAROLE DELLA LEGGE PER NON PERDERE IL FILO IN TV
PUBBLICO MINISTERO (PM): è il ruolo che ricopre la Puccini nella fiction. È la figura della magistratura che svolge le indagini ed esercita l’azione penale, cioè rappresenta l’accusa nei processi.
AVVOCATO DIFENSORE: nella fiction è interpretato da Francesco Scianna. Nel processo è la figura che difende e rappresenta l’imputato che è oggetto delle accuse.
GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI (GIP): è la figura che interviene nelle indagini preliminari a garanzia della legalità delle stesse. Può emettere misure cautelari (come la custodia cautelare in carcere) su richiesta del pm.
IMPUTATO: è la persona, accusata di un reato, nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale.
GIUDICE: è una figura super partes (ossia imparziale) il cui compito è quello di emanare la sentenza, cioè di decidere su una causa in un processo.
GIURIA: è costituita da giudici popolari, che affiancano i due giudici “togati” (cioè di professione) in Corte d’assise e in Corte d’assise d’appello.
INDAGINI PRELIMINARI: sono svolte dal pm e dalla Polizia giudiziaria e servono a raccogliere elementi di prova al fine di valutare l’esercizio o meno dell’azione penale.
DIBATTIMENTO: è la fase del processo nella quale si procede all’acquisizione e formazione delle prove. Termina con la discussione delle parti a cui segue la sentenza.
CUSTODIA CAUTELARE: è una misura coercitiva con cui il giudice ordina che l’indagato sia catturato e condotto in un istituto di custodia.
ARRESTI DOMICILIARI: è una misura cautelare con cui il giudice impone all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo pubblico di cura o di assistenza, come un ospedale.
PATTEGGIAMENTO: è un procedimento speciale che prevede un accordo tra imputato e pm in cui l’imputato rinuncia a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena.
SENTENZA: è il provvedimento emesso dal giudice con il quale si conclude il procedimento penale e normalmente stabilisce la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
APPELLO: noto anche come secondo grado di giudizio, vi si ricorre per cercare di modificare una sentenza svantaggiosa ritenendo che ci siano errori nel primo grado di giudizio.
PRESCRIZIONE: estingue un reato in conseguenza del trascorrere di un periodo di tempo: se un fatto non viene punito entro un tempo massimo si perde la possibilità di farlo.
Maria Pia Di Leo (avvocato)