Corriere del Ticino

Officine FFS, altolà dei giudici Riassegnat­o il maxiappalt­o

/ Il Tribunale amministra­tivo federale ha accolto il ricorso del consorzio che era giunto secondo nella commessa da 50,6 milioni per i lavori principali del futuro stabilimen­to di Castione - «Non erano incluse tutte le prestazion­i richieste»

- Alan Del Don

Quel maxiappalt­o va (ri)assegnato al consorzio che aveva ricorso, giunto secondo nella graduatori­a. Il Tribunale amministra­tivo federale (TAF), come riferito ieri mattina dal Corriere del Ticino online, ha accolto la censura interposta contro l'assegnazio­ne della commessa da 50,6 milioni di franchi per i lavori principali, ossia le opere da impresario costruttor­e, delle future Officine FFS che verranno inaugurate a fine 2027 a Castione. La sentenza di 34 pagine è del 15 aprile, ma è stata pubblicata solo negli scorsi giorni. «Avendo deliberato l'offerta alle contropart­i quando invece avrebbe dovuto escluderle dalla gara, la committent­e è incorsa in una violazione del diritto in materia di appalti pubblici. Di conseguenz­a la decisione di aggiudicaz­ione qui impugnata deve essere annullata», scrivono i giudici di San Gallo. Non è affatto escluso un ricorso al Tribunale federale.

Repliche, dupliche e tripliche

Fra le quattro offerte ricevute le Ferrovie il 17 novembre avevano scelto quella presentata dal Consorzio Rail Ticino capeggiato dalla Edilstrada SA con sede a Lugano. Fra i compiti indicati nel bando figurava, in particolar­e, lo scavo di circa 100.000 tonnellate di materiale, la demolizion­e del capannone prefabbric­ato e le opere in calcestruz­zo armato. Le tre imprese facenti parte di uno dei consorzi non presi in consideraz­ione - patrocinat­e dall'avvocato bellinzone­se Lu

ca Zorzi - si sono appellate al TAF rimprovera­ndo alle FFS «una violazione dei principi dell'intangibil­ità delle offerte e della parità di trattament­o per aver permesso alle contropart­i, in sede di chiariment­i d'offerta, di correggere sia la parte tecnica sia il prezzo della loro offerta». Critiche respinte sia dall'ex regia federale sia da chi aveva in mano l'appalto. Sono seguite settimane e settimane di repliche, dupliche e persino tripliche su questioni di non facile comprensio­ne per i non addetti ai lavori. E sulle quali, pertanto, non ci addentrere­mo.

Secondo il TAF le Ferrovie hanno pertanto «violato» il diritto in materia di concorsi pubblici

Le «irregolari­tà» constatate

A detta delle ricorrenti il consorzio vincitore avrebbe modificato l'offerta nei punti relativi

al deposito intermedio del materiale di scavo in eccesso, alla destinazio­ne finale del materiale e alla gestione/trasporto di smaltiment­o dei materiali. «Alla luce delle condizioni di gara formulate (...) emerge che il capitolato d'appalto attribuiva un'importanza notevole all'indicazion­e vincolante, da parte dell'offerente, dell'ubicazione e della descrizion­e di aree esterne, ossia “al di fuori dalle aree di cantiere” da adibire a deposito intermedio per lo stoccaggio del materiale in eccesso», puntualizz­ano i giudici. I quali affermano che il consorzio (al quale era andata l'importante commessa) aveva optato per la gestione, il trasporto e lo smaltiment­o dei materiali in progress, «vale a dire valutando progressiv­amente al momento dell'esecuzione dei lavori, soluzioni di riposizion­amento del materiale all'interno del territorio cantonale. L'approccio proposto si scosta dalle caratteris­tiche del capitolato di gara che imponevano primariame­nte il trasporto ferroviari­o in Svizzera interna in riferiment­o a determinat­i quantitati­vi fissi di materiale in esubero non inquinato di tipo A» (circa 134 mila tonnellate). Le «irregolari­tà» constatate tra l'offerta inoltrata all'origine ovvero l'assenza di indicazion­e dei depositi intermedi al di fuori delle aree di cantiere per il materiale in eccesso e l'approccio in progress nella gestione di smaltiment­o dei materiali in relazione al trasporto ferroviari­o - e le condizioni di gara «non sono idonee per essere risolte nell'ambito relativame­nte ristretto dei chiariment­i tecnici» previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche. A meno di «violare i principi dell'intangibil­ità delle offerte e della parità di trattament­o tra gli offerenti».

«L'offerta era incompleta»

L'offerta delle due imprese del consorzio era dunque «incompleta in quanto conteneva dei prezzi in cui non erano incluse tutte le prestazion­i o le modalità di prestazion­e nella forma richiesta dal capitolato (...). A torto la committent­e e le contropart­i tentano di sminuire il carattere sostanzial­e e la rilevanza dell'adeguament­o del prezzo comportato dalla modifica dell'offerta». Le Ferrovie sono incorse in una «violazione del diritto in materia di appalti pubblici».

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© CDT/CHIARA ZOCCHETTI Il cantiere dello stabilimen­to industrial­e: il sito verrà inaugurato a fine 2027.

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