Reo confesso e con una pena inferiore a 5 anni: ecco perché il rito abbreviato
Non è ‘tradizionalmente svizzera’ la procedura abbreviata che ieri al Tribunale penale federale di Bellinzona ha portato alla condanna a 2 anni e sei mesi per il 32enne indottrinatore. Unicamente i cantoni Ticino, Basilea Campagna e Zugo, si ricorda infatti nel commentario al Codice di procedura penale (Cpp) pubblicato nel 2010, “conoscevano istituti analoghi in passato”. E non solo. La “dottrina dominante” criticava tali accordi tra accusa e imputato che venivano considerati estranei “al sistema procedurale svizzero”. Perché allora oggi è possibile, secondo l’articolo 358 del Cpp, richiedere il rito abbreviato in tutto il Paese? Per scongiurare il pericolo di zone grigie. Seppur illegalmente, si spiega sempre nel commentario al Cpp (gli articoli in questione sono stati chiosati dal procuratore generale John Noseda), il divieto di giungere ad “accordi informali” tra autorità inquirente e imputato sarebbe stato eludibile. Specie nel settore della criminalità economica. Ergo: meglio regolamentare la questione, posando chiari paletti. Ossia, “cinque condizioni cumulative” da adempire prima di avviare un rito abbreviato. In queste si prevede per esempio che solo l’imputato può chiedere (anche oralmente) di procedere in tale maniera e solo prima che l’atto di accusa sia stato emanato. Il Ministero pubblico, dal canto suo, deve limitarsi a eventualmente suggerire tale ipotesi. Altra condizione: “Il rito abbreviato presuppone la ammissione di colpevolezza” da parte dell’imputato. Ciò per differenziarlo dal patteggiamento previsto da codici di altri Paesi – come l’americano plea bargain – “che non comporta l’ammissione di colpevolezza”. Nel caso in questione, il 32enne ha quindi riconosciuto di aver organizzato azioni propagandistiche a sostegno del gruppo terroristico Al-Nusra, oltre che di aver aiutato due jihadisti a raggiungere le formazioni dell’Isis impegnate nel conflitto siro-iracheno. Per questo è stato condannato a due anni e sei mesi. E a proposito di durata delle pene: la procedura abbreviata è un’opzione solo per reati che prevedono una pena inferiore a cinque anni. Ciò, si annota nel commentario, esclude “quindi solo i casi particolarmente gravi”.