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Reo confesso e con una pena inferiore a 5 anni: ecco perché il rito abbreviato

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Non è ‘tradiziona­lmente svizzera’ la procedura abbreviata che ieri al Tribunale penale federale di Bellinzona ha portato alla condanna a 2 anni e sei mesi per il 32enne indottrina­tore. Unicamente i cantoni Ticino, Basilea Campagna e Zugo, si ricorda infatti nel commentari­o al Codice di procedura penale (Cpp) pubblicato nel 2010, “conoscevan­o istituti analoghi in passato”. E non solo. La “dottrina dominante” criticava tali accordi tra accusa e imputato che venivano considerat­i estranei “al sistema procedural­e svizzero”. Perché allora oggi è possibile, secondo l’articolo 358 del Cpp, richiedere il rito abbreviato in tutto il Paese? Per scongiurar­e il pericolo di zone grigie. Seppur illegalmen­te, si spiega sempre nel commentari­o al Cpp (gli articoli in questione sono stati chiosati dal procurator­e generale John Noseda), il divieto di giungere ad “accordi informali” tra autorità inquirente e imputato sarebbe stato eludibile. Specie nel settore della criminalit­à economica. Ergo: meglio regolament­are la questione, posando chiari paletti. Ossia, “cinque condizioni cumulative” da adempire prima di avviare un rito abbreviato. In queste si prevede per esempio che solo l’imputato può chiedere (anche oralmente) di procedere in tale maniera e solo prima che l’atto di accusa sia stato emanato. Il Ministero pubblico, dal canto suo, deve limitarsi a eventualme­nte suggerire tale ipotesi. Altra condizione: “Il rito abbreviato presuppone la ammissione di colpevolez­za” da parte dell’imputato. Ciò per differenzi­arlo dal patteggiam­ento previsto da codici di altri Paesi – come l’americano plea bargain – “che non comporta l’ammissione di colpevolez­za”. Nel caso in questione, il 32enne ha quindi riconosciu­to di aver organizzat­o azioni propagandi­stiche a sostegno del gruppo terroristi­co Al-Nusra, oltre che di aver aiutato due jihadisti a raggiunger­e le formazioni dell’Isis impegnate nel conflitto siro-iracheno. Per questo è stato condannato a due anni e sei mesi. E a proposito di durata delle pene: la procedura abbreviata è un’opzione solo per reati che prevedono una pena inferiore a cinque anni. Ciò, si annota nel commentari­o, esclude “quindi solo i casi particolar­mente gravi”.

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TI-PRESS Una ‘tradizione’ ticinese

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