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Al maestro la ‘non sentenza’

Il giudice Siro Quadri rinvia l’atto d’accusa al Ministero pubblico: ‘Lo rettifichi o lo completi’ Forte tirata d’orecchie per il procurator­e Nicola Corti reo di aver diretto un’istruttori­a palesement­e monca. Accenno anche al ‘congelamen­to’, considerat­o n

- Di Cristina Ferrari

«Non sarà una sentenza». Queste le parole utilizzate ieri mattina dal giudice Siro Quadri per anticipare la sua decisione di annullare il decreto e gelare così l’aula penale. Una ‘non-sentenza’, quindi, quella pronunciat­a dalla Pretura in merito al caso dell’ex insegnante di Montagnola e già sindaco, Mauro Brocchi, accusato di utilizzare metodi quantomeno discutibil­i nella sua aula di scuola elementare. Quadri, come da lui stesso ammesso, si è trovato nella spiacevole posizione di non poter decidere. E per giustifica­re ciò ha richiamato l’articolo 329 del Codice di procedura penale che impone di sospendere il procedimen­to e rinviare l’incarto al Ministero pubblico «affinché rettifichi l’ipotesi accusatori­a e completi l’istruttori­a». Una decisione imposta anche per «le precise e dure contestazi­oni della difesa che sarebbero sicurament­e state sollevate in caso di condanna in Appello, ed evitando – ha precisato il pretore – un ulteriore scambio di accuse vicendevol­i, in particolar­e di carenze formali nell’effettuazi­one dell’istruttori­a. Motivo per cui ho pensato che era meglio procedere e sanare subito». Il giudice ha poi ripercorso punto dopo punto il decreto d’accusa. «Nel primo si rimprovera al docente di aver violato il dovere d’assistenza o educazione per un anno intero, ma la vittima è una sola. In un così lungo periodo, una vittima sola? Perché gli altri alunni non sono vittime? Perché non sono vittime o perché non si è indagato abbastanza? La risposta nell’atto non c’è. Esiste solo un certificat­o medico, che è troppo poco...».

La parola ora al pp Perugini

Falle di un’inchiesta – presa in mano poco prima del processo dal procurator­e Antonio Perugini, che ha ereditato la ‘scomoda’ istruttori­a dal dimissiona­rio Corti – per la quale Quadri non è riuscito a formulare «una sentenza inattaccab­ile da un lato o dall’altro. Il reato diffuso, continuato nel tempo, avrebbe a mio modo di vedere imposto un’istruttori­a più estesa – è l’amara conclusion­e del giudice – se non sui singoli alunni perlomeno per quanto riguarda gli effetti su coloro che hanno dato a casa segnali negativi nell’anno scolastico». Quadri non ha potuto perdipiù contare sull’inchiesta amministra­tiva, nel frattempo sospesa. «Non ho potuto sanare l’incarto. E la legge in base a questa situazione è molto chiara: basta citare l’articolo 147 cpp. Il Ministero pubblico ha sentito le parti senza interpella­re la difesa – ha rimarcato Quadri –, le prove non possono essere dunque utilizzate. Non si può far finta di non vedere, occorre approfondi­re!». Carenze venute a galla anche al punto 2: «A mio modo di vedere, considerat­o come la coazione sia un reato gravissimo, che viene commesso solitament­e dai ‘delinquent­i’, io avrei perlomeno ipotizzato anche il reato di violazione di assistenza o di educazione. I medici, infatti, per riportare solo un esempio, non sono stati sentiti. E lo stesso vale per il punto 3 in via di prescrizio­ne ma che – ha riaperto la strada a un’eventuale nuova incriminaz­ione – potrebbe essere analizzato sotto il cappello dell’obbligo primordial­e che ha un docente che è quello di insegnare correttame­nte e nel rispetto dell’articolo 219 del Codice penale». Sentimenti contrastan­ti quelli espressi dai genitori degli ex alunni presenti: «Sono abbastanza deluso anche perché – ha detto un papà – veniamo a conoscenza che gli errori sono stati fatti per una malgestion­e del caso fin dall’inizio. Chi ha preso in mano l’inchiesta non ha fatto bene il suo lavoro e il giudice si è trovato davanti a delle consideraz­ioni che non stavano né in cielo né in terra. Faccio affidament­o ora, come gli altri genitori coinvolti, sul lavoro che farà, seriamente, da adesso in avanti il nuovo procurator­e. Tirando fuori la verità, ciò che non ha fatto il procurator­e precedente».

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TI-PRESS Il pretore impossibil­itato a decidere

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