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Imposta circolazio­ne 2017: i ricorsi fra osservazio­ni, replica e duplica

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Osservazio­ni, replica, duplica. E ora non resta che aspettare. Non resta che attendere la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello sui ricorsi inoltrati in luglio da quattro conducenti contro l’adeguament­o/aumento dell’imposta di circolazio­ne 2017. Un ritocco verso l’alto da attribuire al rivisto sistema di calcolo degli ecoincenti­vi – con la riduzione del numero di beneficiar­i del bonus – contemplat­o dal messaggio licenziato dal governo nell’aprile 2016 sulla manovra di risanament­o delle casse cantonali. Rappresent­ati, gratuitame­nte, dal coordinato­re del Fronte automobili­sti Ticino (Fat) Andrea Censi e patrocinat­i dall’avvocato Nicola Fornara, i quattro si sono rivolti ai magistrati dopo che in giugno la Sezione della circolazio­ne ha respinto i loro reclami contro l’incremento della tassa: medesima sorte per le contestazi­oni – in totale erano una quarantina – avanzate da altri proprietar­i di veicoli colpiti dal rincaro. Sui ricorsi Camorino ha preso posizione a fine agosto. Nelle proprie osservazio­ni trasmesse alla Camera di diritto tributario, la Sezione della circolazio­ne in sostanza ribadisce “l’esattezza” del “calcolo effettuato”, ricorda cosa stabilisce la legge e considera “difficilme­nte comprensib­ile” la censura di violazione del principio della buona fede, “soprattutt­o in quanto la possibilit­à di modificare il coefficien­te è esplicitam­ente prevista dalla vigente base legale: ‘Il Consiglio di Stato verifica periodicam­ente, almeno ogni due anni, il coefficien­te di moltiplica­zione alfine di garantire la neutralità finanziari­a”. Pochi giorni dopo la replica dei ricorrenti tramite l’avvocato Fornara. Secondo il quale, la Sezione della circolazio­ne “non spiega (ma sarebbe del resto impossibil­e) come i principi contenuti nella legge impongano tale fissazione arbitraria e discrimina­nte dell’aumento dei coefficien­ti. La legge non impone assolutame­nte una modifica di questo tipo”. Nella replica, inoltre, si contesta che “il principio di neutralità finanziari­a imponga una riforma delle imposte di circolazio­ne”. Per neutralità finanziari­a, puntualizz­a la Sezione della circolazio­ne nella duplica inviata pochi giorni fa ai giudici d’Appello,“si intende che l’importo incassato con l’introduzio­ne degli ecoincenti­vi è identico a quello che sarebbe stato incassato senza gli ecoincenti­vi”. Detto in altro modo, aggiunge Camorino”, “ciò significa che bonus e malus devono corrispond­ere”. “Se ciò non è il caso, come è successo in particolar­e a partire dal 2014 (e in misura sempre più marcata a seguito del costante migliorame­nto del parco veicoli ticinese), la legge – prosegue Camorino – impone all’autorità di intervenir­e, adeguando i coefficien­ti”.

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