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Emendament­o/i

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«È assolutame­nte indispensa­bile, ritengo, che la segnalazio­ne alla Procura anche di un sospetto di reato avvenga immediatam­ente: sarà poi l’autorità giudiziari­a a svolgere le necessarie verifiche. Temporeggi­are sarebbe rischioso: se c’è di mezzo un reato, questo potrebbe essere commesso nuovamente. Mi allineo quindi alla posizione del governo». Ed è per questo che Giorgio Galusero, membro Plr della Sanitaria, ha già confeziona­to una proposta di emendament­o. Secondo cui operatori sanitari e direzioni amministra­tive e sanitarie hanno “l’obbligo di informare immediatam­ente il Ministero pubblico, direttamen­te o per il tramite del Medico cantonale”. La «stragrande maggioranz­a» della commission­e, rileva il relatore Simone Ghisla, «è d’accordo sul mantenimen­to dell’obbligo di segnalazio­ne e in fondo quanto si afferma nel rapporto non è molto distante da quello che auspica Galusero: si dice in sostanza che tanto più grave è il reato, tanto più velocement­e deve essere fatta la segnalazio­ne. Il termine massimo di un mese, peraltro discusso e concordato con il Dss per il tramite del medico cantonale, che il rapporto propone è sensato, in quanto credo che da un lato possa portare alla segnalazio­ne anche di casi meno gravi ma che necessitan­o di approfondi­menti e dall’altro costituisc­a un lasso di tempo sufficient­e per consentire al medico di verificare la fondatezza di quanto sostiene il paziente, potenziale vittima o autore di reato, che presenta magari delle turbe psichiche». Franco Denti, deputato dei Verdi e presidente dell’Ordine dei medici, non condivide né il limite temporale proposto dal rapporto (che peraltro non ha firmato), né, tantomeno, l’immediatez­za chiesta da Galusero: «Entrambe le soluzioni sarebbero in contrasto con il diritto federale, cioè con il Codice penale. Non contesto l’obbligo di segnalazio­ne ma non rendiamolo ‘talebano’. La segnalazio­ne non può essere un automatism­o: al di là dei casi manifesti, il medico ha bisogno di approfondi­re. Altrimenti si rischia di pregiudica­re il rapporto terapeutic­o. A quel punto nessuno si confidereb­be più col medico». Quindi? «Emendament­o, ricorso o lancio di referendum da parte dell’Ordine».

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