Operatori transfrontalieri: ‘Nullaosta solo con verifiche sistematiche’
“Il terapista complementare non può distogliere il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute”. È questa una delle modifiche introdotte nella nuova Legge sanitaria da parte della commissione, dopo essersi “spaccata in due”, come si legge nel rapporto di Simone Ghisla. Ed è questo solo uno dei moltissimi temi toccati dal nuovo impianto legislativo, che adegua tra l’altro le normative relative ai prestatori di servizio transfrontalieri. Nell’ottenere il permesso di 90 giorni chi arriva dall’estero gode dal 2013 di una procedura agevolata rispetto a chi intende stabilirsi in Svizzera. Procedura agevolata (semplificata, parzialmente elettronica e rapida) sulla quale la commissione “ha espresso importanti preoccupazioni” e per la quale “ha richiesto la possibilità di imporre ai transfrontalieri la verifica dei requisiti esplicitamente previsti per gli operatori indipendenti, in primis la padronanza della lingua italiana e la copertura assicurativa adeguata”. Non tanto per “rimettere in discussione le qualifiche professionali” degli operatori in arrivo da oltre confine– precisa Ghisla nel rapporto –, quanto per “tutelare i pazienti e non discriminare, per un’attività equivalente, i colleghi che devono parlare italiano ed essere assicurati”. A questo proposito, il Dss “ha rassicurato la commissione”, indicando che, “pur trattandosi di un semplice ‘nullaosta’, vi è una verifica formale delle medesime condizioni cui gli operatori sanitari sottostanno per l’ottenimento del libero esercizio, in particolare per quanto concerne l’obbligo di possedere una copertura assicurativa adeguata alla realtà elvetica”. Verifiche formali che la Commissione ritiene necessario codificare nella legge, affinché siano “sistematicamente” effettuate. Alle attività esercitabili a titolo indipendente, la revisione legislativa – lo ricordiamo – aggiunge nove nuovi profili: agopuntore, arteterapeuta, audioproteista, fisioterapista per animali, igienista dentale, massaggiatore medicale, osteopata, naturopata e terapista complementare. Una lista di cui la commissione si limita a “prendere atto”, considerandolo “un atto dovuto alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e anche delle soluzioni adottate nel resto della Svizzera”.