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Operatori transfront­alieri: ‘Nullaosta solo con verifiche sistematic­he’

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“Il terapista complement­are non può distoglier­e il paziente da cure e prestazion­i scientific­amente riconosciu­te”. È questa una delle modifiche introdotte nella nuova Legge sanitaria da parte della commission­e, dopo essersi “spaccata in due”, come si legge nel rapporto di Simone Ghisla. Ed è questo solo uno dei moltissimi temi toccati dal nuovo impianto legislativ­o, che adegua tra l’altro le normative relative ai prestatori di servizio transfront­alieri. Nell’ottenere il permesso di 90 giorni chi arriva dall’estero gode dal 2013 di una procedura agevolata rispetto a chi intende stabilirsi in Svizzera. Procedura agevolata (semplifica­ta, parzialmen­te elettronic­a e rapida) sulla quale la commission­e “ha espresso importanti preoccupaz­ioni” e per la quale “ha richiesto la possibilit­à di imporre ai transfront­alieri la verifica dei requisiti esplicitam­ente previsti per gli operatori indipenden­ti, in primis la padronanza della lingua italiana e la copertura assicurati­va adeguata”. Non tanto per “rimettere in discussion­e le qualifiche profession­ali” degli operatori in arrivo da oltre confine– precisa Ghisla nel rapporto –, quanto per “tutelare i pazienti e non discrimina­re, per un’attività equivalent­e, i colleghi che devono parlare italiano ed essere assicurati”. A questo proposito, il Dss “ha rassicurat­o la commission­e”, indicando che, “pur trattandos­i di un semplice ‘nullaosta’, vi è una verifica formale delle medesime condizioni cui gli operatori sanitari sottostann­o per l’otteniment­o del libero esercizio, in particolar­e per quanto concerne l’obbligo di possedere una copertura assicurati­va adeguata alla realtà elvetica”. Verifiche formali che la Commission­e ritiene necessario codificare nella legge, affinché siano “sistematic­amente” effettuate. Alle attività esercitabi­li a titolo indipenden­te, la revisione legislativ­a – lo ricordiamo – aggiunge nove nuovi profili: agopuntore, arteterape­uta, audioprote­ista, fisioterap­ista per animali, igienista dentale, massaggiat­ore medicale, osteopata, naturopata e terapista complement­are. Una lista di cui la commission­e si limita a “prendere atto”, consideran­dolo “un atto dovuto alla luce dell’evoluzione giurisprud­enziale e anche delle soluzioni adottate nel resto della Svizzera”.

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